Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 09388

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2023, n. 09388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09388
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'Auria Francesco nato a Sorrento 1'8/5/1978 M D nato a Napoli 1'8/7/1977 O M nato a Salerno il 5/9/1984 avverso la sentenza emessa 1'11 marzo 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S P, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. M G per D'Auria, avv. A C per M e avv. A B per O, che hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, qualificati i reati ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia Francesco D'Auria per il capo D, Domenico M per i capi S e U unificati sotto il vincolo della continuazione, e M O per il capo V.

2.Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di Francesco D'Auria, Domenico M e M O.

2.1 L'avv. M G, nell'interesse di D'Auria, deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art.8 cod. proc. pen. La Corte territoriale, infatti, ha affermato di non avere rinvenuto prova della tempestività dell'eccezione e che, comunque, la stessa sarebbe infondata, operando la "vis attractiva" in presenza dell'originaria contestazione del reato associativo. Deduce il ricorrente di essersi associato alle tempestive eccezioni degli altri difensori e che, poiché il Giudice per l'udienza preliminare ha prosciolto l'imputato dal reato associativo, la competenza spettava al Tribunale di Taranto. Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e l'omessa motivazione in merito alla rilevanza, ai fini dell'esclusione della recidiva reiterata, del lasso temporale intercorso dall'ultimo reato ascritto all'imputato e del reinserimento sociale dell'imputato. Con il terzo motivo censura l'illogicità della motivazione con la quale è stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte, da un lato, considerato il lungo tempo decorso dall'ultima condanna, e, dall'altro, reputato irrilevante l'attestato di lavoro prodotto dall'imputato.

2.2 L'avv. A C nell'interesse di Domenico M deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di motivazione atteso che il contenuto equivoco delle intercettazioni e dei messaggi non era idoneo all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva senza alcuna motivazione, al di là delle formule di stile adottate, in merito alla relazione tra le precedenti condanne - tutte relative a violazione del diritto di autore, ricettazione e spendita di monete contraffatte - ed il reato ascritto, idonea a giustificare il giudizio di maggiore pericolosità. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 99, comma secondo, 81 e 133 cod. pen. atteso che nel caso in esame può, al più ravvisarsi la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. con conseguente illegittimità dell'aumento di pena di due terzi. Si deduce, inoltre, sotto altro profilo, il difetto di motivazione in merito all'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

2.3 L'avv. A B, nell'interesse di M O, deduce due motivi. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del decreto che dispone il giudizio per violazione del diritto di difesa a seguito della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata su mere congetture.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorso proposto da Francesco D'Auria 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Rileva, infatti, il Collegio che, come emerge sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata, l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dai difensori degli altri imputati ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento. La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, che il difensore del ricorrente sostiene di avere sollevato associandosi alle considerazioni degli altri difensori, ritenendola tardiva, non avendo rinvenuto prova di quanto affermato dal difensore, e, comunque, infondata, in ragione della forza attrattiva del contestato reato associativo. Ritiene il Collegio che, pur dovendosi confermare la decisione adottata sul punto dalla Corte territoriale, va, tuttavia corretta la motivazione nei termini che seguono. Sebbene tra gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte, cui il Collegio ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, non sia compreso il verbale dell'udienza dibattimentale in cui è stata sollevata l'eccezione di incompetenza, va, comunque, considerato che, pur volendo ritenere che questa sia stata sollevata anche dal D'Auria, detta eccezione era tardiva. Trattandosi, infatti, di un procedimento con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione doveva essere eccepita, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., prima della conclusione dell'udienza preliminare. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio, dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 30964 del 28/5/2019, Rv. 276439). Tale principio ha una valenza generalizzata, a nulla rilevando, come potrebbe obiettarsi con riferimento alla fattispecie in esame, che il difensore ha avuto conoscenza del venir meno della ragione di connessione solo a seguito dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio. Va, infatti, considerato che, proprio perché la deroga alla competenza territoriale trovava la propria ragione nella connessione con uno dei reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il difensore avrebbe dovuto, comunque, rappresentarsi l'eventualità del venir meno della forza attrattiva del reato di competenza "distrettuale" e sollevare la relativa eccezione, in via preventiva, con le conclusioni formulate dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare. Ad avviso del Collegio ha, tuttavia, errato la Corte distrettuale nel ritenere che con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere per il reato di competenza distrettuale sopravvivesse, comunque, la ragione di competenza determinata dalla connessione. In tal senso va, dunque, corretta la motivazione della sentenza impugnata, atteso che con il proscioglimento dal reato associativo, riprendevano vigore le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio di cui agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. di cui le parti avrebbero potuto invocare l'applicazione entro i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 21 cod. proc. pen. Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3- bis cod. proc. pen., ha affermato che non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie (Sez. 6, n. 21840 del 24/05/2012, Cava, Rv. 252793;
Sez. 6, n. 22426 del 22/04/2008, Sarandria, Rv. 240512).
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