Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2023, n. 11172
Sentenza
15 dicembre 2023
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15 dicembre 2023
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Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.
Sul provvedimento
Testo completo
межного 1 1172-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2.11390 Sent. n. sez.. Luca Ramacci - Presidente - CC 15/12/2023 Andrea Gentili Vittorio Pazienza R.G.N. 26365/2023 Antonio Corbo Alessandro Maria Andronio · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EM ER, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Linda Giorgio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte di Cassazione, sez. 4, ha - per quanto qui rileva rigettato il ricorso proposto nell'interesse di EM ER - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12 aprile 2021, con la quale era stata confermata la condanna dell'imputato - pronunciata con sentenza del Gup del Tribunale di Brescia del 29 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato - con l'esclusione dell'episodio del 20 ottobre 2015, in relazione a reati in materia di stupefacenti.
2. Avverso la sentenza della Corte di cassazione l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l'errore di fatto consistente, a suo avviso, nell'affermazione secondo cui, in ordine all'omessa partecipazione alla discussione del difensore all'udienza di primo grado del 20 giugno 2020, in conseguenza di omessa notifica, non vi sarebbe stato un pregiudizio per l'imputato. Si contesta la motivazione di pag. 37 della sentenza, secondo cui la parte aveva partecipato alla decisione finale, sul rilievo che la difesa non aveva in realtà espletato la propria attività, non effettuando la discussione.
2.2. In secondo luogo, si ritiene che vi sia errore di fatto, laddove il provvedimento impugnato stabilisce, contrariamente al dato storico, che «il tracciato GPS assunto per mezzo del provvedimento di apposizione dello strumento di geolocalizzazione emesso dal pm anziché in forza di un provvedimento giurisdizionale fosse inesistente in quanto integrato dal pedinamento tradizionale». Ciò risulterebbe dalle pagg. 63-65 della motivazione e, per tale motivo, la difesa avrebbe sollevato nel giudizio di cassazione questione pregiudiziale comunitaria in relazione all'inutilizzabilità del cosiddetto "pedinamento elettronico". Secondo la ricostruzione difensiva, il travisamento del fatto consisterebbe nella mancata considerazione dell'insufficienza dei verbali di appostamento e delle relative annotazioni, nonché degli stralci di intercettazioni ambientali per determinare la responsabilità penale. Escludendo gli esiti del pedinamento elettronico, mancherebbero: l'identificazione dell'imputato, la prova della consegna dello stupefacente, la prova del tragitto effettivamente percorso dall'imputato stesso, l'individuazione dell'esistenza di un nascondiglio per lo stupefacente.
2.3. Una terza censura è riferita all'errore di fatto