Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2021, n. 11111
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ERRICO PIETRO nato a CERIGNOLA il 14/02/1962 avverso l'ordinanza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del P.G., dr.ssa M D M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione patita da E P, dapprima posto in stato di custodia cautelare (quindi sostituita dagli arresti domiciliari) per i reati di cui agli artt. 416, 440, 56, 516, 517-bis cod. pen. e 5 lett. a) legge n. 283/1962 e poi assolto, con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte di appello ha ravvisato nel comportamento dell'E una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Infatti questi aveva svolto attività di produzione e commercializzazione di olio di semi colorato con clorofilla e carotenoidi e lo aveva venduto come olio extravergine di oliva, in un contesto che lo aveva visto intessere rapporti con numerosi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività illecita;
inoltre l'E aveva reso minime dichiarazioni in sede di interrogatorio dì garanzia, senza offrire indicazioni che potessero far valutare come lecite le sue condotte.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza E P a mezzo del difensore, avv. R M, lamentando il vizio della motivazione e la violazione di legge, perché la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulle considerazioni espresse dal G.i.p, nell'ordinanza di custodia cautelare senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza assolutoria, che avrebbe escluso la ricorrenza dei comportamenti evidenziati dal giudice della cautela. Inoltre, la Corte di appello ha valorizzato il silenzio servato dall'E in sede di interrogatorio di garanzia, venendo così a porre illegittimamente a carico dell"istante l'esercizio del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato e sinanche aspecifico. Vale rammentare che l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, va tenuta distinta da quella del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare,
lette le conclusioni del P.G., dr.ssa M D M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione patita da E P, dapprima posto in stato di custodia cautelare (quindi sostituita dagli arresti domiciliari) per i reati di cui agli artt. 416, 440, 56, 516, 517-bis cod. pen. e 5 lett. a) legge n. 283/1962 e poi assolto, con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte di appello ha ravvisato nel comportamento dell'E una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. Infatti questi aveva svolto attività di produzione e commercializzazione di olio di semi colorato con clorofilla e carotenoidi e lo aveva venduto come olio extravergine di oliva, in un contesto che lo aveva visto intessere rapporti con numerosi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività illecita;
inoltre l'E aveva reso minime dichiarazioni in sede di interrogatorio dì garanzia, senza offrire indicazioni che potessero far valutare come lecite le sue condotte.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza E P a mezzo del difensore, avv. R M, lamentando il vizio della motivazione e la violazione di legge, perché la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulle considerazioni espresse dal G.i.p, nell'ordinanza di custodia cautelare senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza assolutoria, che avrebbe escluso la ricorrenza dei comportamenti evidenziati dal giudice della cautela. Inoltre, la Corte di appello ha valorizzato il silenzio servato dall'E in sede di interrogatorio di garanzia, venendo così a porre illegittimamente a carico dell"istante l'esercizio del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato e sinanche aspecifico. Vale rammentare che l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, va tenuta distinta da quella del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare,
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