Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/06/2021, n. 16672
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seguente ORDINANZA sul ricorso 8797-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- ricorrente- contro AUTOURTITI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato 1644 FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L;- controricorrente - avverso la sentenza n. 89/2012 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 26/09/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. M B;R.G. 8797/2013 RITENUTO CHE 1. La società Autourtiti sr.I impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate con il quale riprendeva a tassazione l'Iva ritenuta indebitamente detratta per l'anno 2007 in relazione alla cessione di autoveicoli nuovi in sospensione di imposta in assenza dei presupposti in favore di tre imprese considerate società cartiere. La CTP di Genova accoglieva il ricorso con sentenza che veniva appellata dall'amministrazione finanziaria. La CTR della Liguria lo respingeva evidenziando la carenza degli elementi probatori a supporto del dedotto coinvolgimento della società contribuente nella contestata operazione e la presenza di indizi quali i riscontri bancari che attestavano l'avvenuto pagamento e le riscossioni nonché la congruità dei ricarichi operati dall'ente.
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