Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/08/2022, n. 25156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/08/2022, n. 25156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25156
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31045-2020 proposto da: C R, nella qualità di procuratrice della sig.ra ROMANO' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VERCEIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

49 presso lo c__ studio dell'avvocato A D MLIN - STUDIO L L, rappresentato e difeso dall'avvocato G A;

- controricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 83/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere L E.

RILEVATO CHE

1.11 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda proposta da R C nei confronti di Comune di Verceia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'accertamento della illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento relativo a canoni per concessione demaniale (annualità dal 2001 al 2006) concernente l'occupazione di un'area attigua a terreni di proprietà della istante.

2. Il giudice di primo grado ritenne che fosse fondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal Comune, avendo la C proposto il 3 settembre 2008 Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- ricorso in opposizione a cartella di pagamento emessa per il medesimo credito ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con procedimento estintosi con provvedimento del 22 marzo 2017 per mancata riassunzione (a seguito della sospensione dovuta all'accertamento pregiudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato circa la demanialità delle aree). Osservò che il procedimento di opposizione alla cartella di pagamento era assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, una volta estinto, non era più dato di contestare il credito mediante successivo giudizio, per essersi l'azione consumata con l'estinzione del procedimento, comportante il passaggio in giudicato del titolo di credito vantato, e ciò in quanto la specialità del procedimento impediva l'applicazione dell'art. 310 c.p.c.

3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel confermare la decisione di primo grado, ha ricordato che la natura dell'ingiunzione fiscale partecipa delle caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto;
che la mancata impugnazione dell'ingiunzione e la decorrenza del termine per l'opposizione, determinando la decadenza dall'impugnazione, producono la irretrattabilità del credito, quale effetto sostanziale conseguente alla mancata impugnazione di un atto di riscossione coattiva, che le medesime conseguenze devono estendersi al caso dell'estinzione del giudizio di opposizione, in ragione della presunzione di legittimità che assiste il credito, e "una volta Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- che il relativo processo sia estinto, essendo stato il modo tipico di contrastare il provvedimento amministrativo delineato nel procedimento di opposizione ex art. 3 del citato r.d., l'estinzione del giudizio consuma l'azione, non essendo ammessa l'introduzione di un nuovo giudizio - all'infuori del procedimento ad hoc speciale predisposto dal legislatore - per ottenere ex novo l'accertamento della non debenza del credito, a fronte di un provvedimento ingiunzionale ormai divenuto definitivo";
ha concluso che la cartella è divenuta definitiva ed ogni questione sulla debenza o sulla prescrizione del diritto è preclusa, essendo irrilevante che la nuova pretesa riguardi una somma di poco superiore di quella originaria, trattandosi per la somma aggiuntiva, come chiarito dal giudice di primo grado, solo di sanzioni ed interessi per il protrarsi dell'occupazione e non assolvendo il ricorrente all'onere di specificare il quantum e contestare distintamente i crediti vantati, con la conseguenza che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile anche per l'eccedenza.
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