Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/08/2022, n. 25156
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31045-2020 proposto da: C R, nella qualità di procuratrice della sig.ra ROMANO' MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VERCEIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
49 presso lo c__ studio dell'avvocato A D MLIN - STUDIO L L, rappresentato e difeso dall'avvocato G A;
- controricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 83/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere L E.
RILEVATO CHE
1.11 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda proposta da R C nei confronti di Comune di Verceia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'accertamento della illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento relativo a canoni per concessione demaniale (annualità dal 2001 al 2006) concernente l'occupazione di un'area attigua a terreni di proprietà della istante.
2. Il giudice di primo grado ritenne che fosse fondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal Comune, avendo la C proposto il 3 settembre 2008 Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- ricorso in opposizione a cartella di pagamento emessa per il medesimo credito ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con procedimento estintosi con provvedimento del 22 marzo 2017 per mancata riassunzione (a seguito della sospensione dovuta all'accertamento pregiudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato circa la demanialità delle aree). Osservò che il procedimento di opposizione alla cartella di pagamento era assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, una volta estinto, non era più dato di contestare il credito mediante successivo giudizio, per essersi l'azione consumata con l'estinzione del procedimento, comportante il passaggio in giudicato del titolo di credito vantato, e ciò in quanto la specialità del procedimento impediva l'applicazione dell'art. 310 c.p.c.
3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel
VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VERCEIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
49 presso lo c__ studio dell'avvocato A D MLIN - STUDIO L L, rappresentato e difeso dall'avvocato G A;
- controricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 83/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere L E.
RILEVATO CHE
1.11 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda proposta da R C nei confronti di Comune di Verceia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'accertamento della illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento relativo a canoni per concessione demaniale (annualità dal 2001 al 2006) concernente l'occupazione di un'area attigua a terreni di proprietà della istante.
2. Il giudice di primo grado ritenne che fosse fondata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal Comune, avendo la C proposto il 3 settembre 2008 Ric. 2020 n. 31045 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- ricorso in opposizione a cartella di pagamento emessa per il medesimo credito ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con procedimento estintosi con provvedimento del 22 marzo 2017 per mancata riassunzione (a seguito della sospensione dovuta all'accertamento pregiudiziale conclusosi con sentenza passata in giudicato circa la demanialità delle aree). Osservò che il procedimento di opposizione alla cartella di pagamento era assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, una volta estinto, non era più dato di contestare il credito mediante successivo giudizio, per essersi l'azione consumata con l'estinzione del procedimento, comportante il passaggio in giudicato del titolo di credito vantato, e ciò in quanto la specialità del procedimento impediva l'applicazione dell'art. 310 c.p.c.
3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nel
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