Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/11/2010, n. 22800
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In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il trasferimento su domanda ai sensi dell'art. 6, comma 4, seconda parte, del d.l. n. 487 del 1993 (convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n. 71) del lavoratore già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (trasformata in ente pubblico economico per effetto della citata legge) ad una diversa amministrazione (nella specie, il Ministero degli esteri), presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di fuori ruolo o di comando al momento della trasformazione, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di destinazione, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto. Ne consegue che non è fondata la pretesa del lavoratore di ottenere dal nuovo datore di lavoro il riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi procedere, in considerazione del mutamento del datore di lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro (anche in riferimento a quella già applicabile presso l'Amministrazione delle Poste), all'inquadramento del dipendente sulla base della posizione già posseduta nella precedente fase del rapporto con individuazione dello "status" ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. P V - Presidente di Sezione -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4309/2007 proposto da:
MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 658 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COLOMBI PATRIZIA, LAPI GIOVANNI BATTISTA, GRIFA ALESSANDRA, D'EMILIA RENATO, FARINA MARIA MADDALENA, PINZAGLIA DANILO, RUSSO ALFREDO, GUADAGNOLI MASSIMILIANO, NIZZA FRANCESCA, FRIGNANI SUSETTA, RIGILLO MARIO MATTEO, CONTE MARIA MARGHERITA, REGNI LAURA, CALÌ GIANFRANCO, PASQUALONI ANNA MARIA, D'AMICO MARIA GRAZIA, DI CICCO CATERINA, PATTI PAOLO, ROCCHETTI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato COLNAGO GIORGIO, che li rappresenta e difende, per deleghe in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
MILANO CAROLINA, RIGAGLIA ROSINA, INOLTI MAURIZIO, CIMBELLI FRANCO, MASCARO FAZIO GIUSEPPE, VIGANÒ MARIA LUISA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8722/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/10 dal Cons. Dott. TOFFOLI SAVERIO;
uditi gli avvocati BRUNI Alessandra dell'Avvocatura Generale dello Stato, COLNAGO Giorgio;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Un gruppo di ex dipendenti delle Poste e telecomunicazioni transitati al Ministero degli affari esteri chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare il loro diritto al riconoscimento integrale ai fini giuridici dell'anzianità di servizio anteriore al trasferimento. Detti lavoratori, invero, erano stati alle dipendenze dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ma, da tempo, prestavano il loro lavoro presso il Ministero degli Affari esteri in posizione di comando quando era sopraggiunto il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71,
per effetto del quale l'amministrazione delle poste era stata trasformata prima in ente pubblico economico e, poi, in società per azioni, e il cui art. 6, nel fornire una regolamentazione generale dei rapporti di lavoro in atto, aveva stabilito, al comma 4 (nel testo integrato dalla legge di conversione), una disciplina particolare per il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni, a cui venne attribuita la facoltà di ottenere il definitivo trasferimento, nei limiti delle disponibilità in organico, presso le amministrazioni medesime. Gli stessi lavoratori, formulata la domanda nel termine previsto (30 giugno 1994), vennero trasferiti al Ministero degli affari esteri con decreto del 7 agosto 1998 del direttore generale del Ministero, col quale fu statuito che l'immissione in ruolo sarebbe decorsa ai fini giuridici ed economici dalla data in cui sarebbe stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro. Il Tribunale riconosceva fondata la pretesa dei lavoratori - dichiarando il loro diritto a vedersi riconosciute ai fini giuridici ed economici tutte le anzianità di servizio prestate presso l'amministrazione delle Poste (e successive denominazioni) -, osservando che lo stesso contratto individuale di lavoro prevedeva espressamente la valutazione dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza ai fini previsti dalla legge e che l'immissione in ruolo era avvenuta a seguito di un trasferimento riconducibile alla previsione di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 199, u.c.. Proposto appello da parte del Ministero degli esteri, la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione. Il giudice di secondo grado riteneva inapplicabile la normativa del testo unico sull'impiego statale, sulla base del rilievo che sia al momento del passaggio al Ministero degli esteri (dicembre 1998) che a quello della richiesta di trasferimento (giugno 1994) i lavoratori erano dipendenti dell'ente pubblico Poste. Confermava, peraltro, la sentenza di primo grado, assumendo che il riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata presso altre amministrazioni (in senso lato) rispondesse, anche in mancanza di una normativa ad hoc, ad un principio generale, desumibile dal richiamato D.P.R. n. 3 del 1957, art. 199, dal D.P.C.M. n. 716 del 1994 - che prevedeva per il
dipendente immesso nei nuovi ruoli il mantenimento dell'anzianità maturata e del trattamento economico in atto, ove più favorevole -, dall'art. 27 del C.C.N.L. Comparto ministeri per il quadriennio 1998- 2001, dall'art. 28 bis del contratto integrativo 22-10-1997 e dall'art. 5 del contratto integrativo del c.c.n.l. 1998-2001 relativamente alla mobilità interna tra comparti. Rilevava anche che la norma specifica sul trasferimento definitivo dei dipendenti già delle Poste in posizioni di comando aveva lo scopo di consolidare una situazione di appartenenza di fatto all'amministrazione statale spesso protrattasi per anni, con indubbio vantaggio per l'amministrazione cessionaria, che stabilizzava il proprio organico con personale con una professionalità già acquisita, e che un azzeramento totale della pregressa anzianità avrebbe rappresentato una irrazionale penalizzazione eccessiva del dipendente. Contro detta decisione il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Patrizia Colombi ed altri 18 dei 25 lavoratori intimati resistono con controricorso.
A seguito dell'udienza del 27 maggio 2009, la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza n. 23864 depositata l'11 novembre 2009, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, segnalando la questione di particolare importanza relativa al riconoscimento o meno della pregressa anzianità a seguito del trasferimento dei dipendenti delle Poste e telecomunicazioni ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6. È seguita l'effettiva assegnazione del ricorso alle Sezioni unite (così come di un altro ricorso, chiamato alla stessa udienza di discussione, proposto contro una diversa sentenza della Corte d'appello di Roma relativa a una fattispecie analoga, che ha rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo che il trasferimento del medesimo al Ministero degli Affari esteri avesse comportato la novazione del rapporto).
La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 71 del 1994, art. 6, comma 4, (recte, del D.L. n. 487 del 1993, convertito con modificazione, nella legge indicata), del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 199, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 69 e 30, nonché violazione o falsa applicazione
dell'art. 27 del c.c.n.l. comparto Ministero Esteri 1998-2001. Si sostiene che la mobilità volontaria comporta una vera e propria novazione del rapporto di lavoro, equiparabile in sostanza ad una peculiare forma di assunzione. Si riconosce che il trasferimento presso il nuovo ruolo comprende una serie di garanzie, tra cui in particolare quella del mantenimento dello stipendio e delle mansioni, ma si esclude un riconoscimento a priori dell'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.
A sostegno di tale tesi si ribadisce, in primo luogo,
l'inapplicabilità del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 199, in quanto riguardante esclusivamente i trasferimenti da una amministrazione statale all'altra e, quindi, gli impiegati dello Stato, mentre i ricorrenti, al momento dell'effettivo trasferimento (in data 1 dicembre 1998) non potevano più vantare lo status di dipendenti pubblici, attesa la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni. Nè ad una diversa soluzione si potrebbe giungere ritenendo che il diritto al trasferimento sia sorto, ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6, comma 4, alla data dell'esercizio del diritto di
opzione da parte dei lavoratori, in quanto, a far data dal 1 gennaio 1994, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni si è trasformata in ente pubblico economico con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. Si rileva, infine, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 ha previsto l'applicabilità delle norme speciali e generali del pubblico impiego solo fino alla sottoscrizione, per ciascun ambito, del c.c.n.l. del quadriennio 1998-2001. Ne deriva, pertanto, che, a seguito dell'assunzione della qualità di dipendenti a far data dal 1 dicembre 1998, ai resistenti non si poteva più applicare la normativa sul pubblico impiego ma doveva trovare applicazione l'art.30 del c.c.n.l. di comparto, relativo alla mobilità volontaria tra
amministrazioni diverse, che, quanto all'anzianità pregressa, non prevedeva alcun riconoscimento, in ciò differenziandosi dall'ipotesi di mobilità interna al comparto regolata dall'art. 27 del medesimo c.c.n.l.. Resta priva di rilievo, per contro, la previsione della "eventuale valutazione dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza ai fini previsti dalle vigenti disposizioni" da parte del contratto individuale di lavoro, non equiparabile ad un immediato e generale riconoscimento. In effetti potrebbe essere presa in considerazione nell'ambito di procedure (quali per esempio riqualificazioni, trasferimenti o simili) nelle quali anche l'anzianità pregressa potrebbe costituire titolo valutabile.
1.2. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio, osservandosi che la Corte d'appello ha inteso ricavare un principio generale da disposizioni inadeguate e a fronte di un panorama