Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2014, n. 15952
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Testo completo
Svolgimento del processo
M....... El....... impugnò la cartella di pagamento, per INVIM e registro, relativa alla rettifica del valore di un bene venduto nel 1993. Il ricorso fu accolto in primo grado, ma, in esito all'appello dell'Ufficio notificato a C., F. e M.v., eredi dell'originaria contribuente, la decisione fu riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla CTR della Puglia, che, dopo aver rilevato che la cartella era stata emessa in base ad un avviso di liquidazione, che era stato sospeso ma che era relativo ad una sentenza divenuta irrevocabile in favore dell'Ufficio, rigettò l'eccezione di decadenza e ritenne dovute le sanzioni, perchè riferite al giudicato.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli eredi M., con undici motivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la CTR statuito sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello, da loro sollevata in ragione dell'omessa notifica dell'impugnazione alla Società concessionaria Equitalia - E.... T.... S.p.A. (già E.... T.... S.p.A., già S. E...... P. S.p.A.), che aveva partecipato al giudizio di primo grado.
2. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono, nuovamente, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sull'eccezione con cui era stata dedotta l'irrevocabilità della sentenza di primo grado - per loro assolutoria - nei confronti della Società concessionaria.
3. Col terzo mezzo, si deduce, in via subordinata, la violazione dell'art. 331 c.p.c., per avere la CTR statuito, nonostante la mancata notifica dell'appello nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario processuale.
4. Il primo ed il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente, per la loro connessione, sono infondati.
5. Va, anzitutto, osservato che il mancato esame da parte del giudice, sollecitazione dalla parte, di una questione puramente processuale, quale quella dedotta col primo motivo, non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande ed eccezioni di merito, e non può assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità della sentenza, ma può determinare una nullità (propria o derivata) della decisione, conseguente all'implicita errata soluzione data alla specifica questione processuale prospettata (Cass. n. 4513 del 2009).
6. Deve, quindi, rilevarsi che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno, nel giudizio tributario, la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, di cui agli artt. 331 e 332 c.p. c., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo d'integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione.
7. Nella specie, poichè le contestazioni riguardavano l'erronea iscrizione a ruolo (in tesi, perchè immotivata ed avvenuta sulla base di un avviso di liquidazione i cui effetti erano stati sospesi dal giudice tributario), la decadenza dal potere di riscossione e la spettanza delle