Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2019, n. 25046
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Testo completo
C/1.V' EL r SENTENZA - 5 G1U 2019 sui ricorsi proposti da .z .11 C A 1 A S, nato a Catania il 14/12/1969 L C D, nato a Catania il 24/09/1971 avverso la sentenza del 15/05/2018 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. f.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania, ai fini che qui rilevano, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Catania e appellata anche dagli «odierni ricorrenti, che aveva condannato S A e D C alla pena di giustizia, perché ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 544 quinquies, comma 1, cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di S A è affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e/o e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 96 cod. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza della causa di esclusione dell'imputabilità di cui all'art. 96 cod. pen. con una motivazione apodittica e illogica, non tenendo conto né della condizione di sordomutismo di cui soffre il ricorrente, né del fatto che a costui è stato nominato un amministratore di sostegno 4. Il ricorso proposto nell'interesse di D C è affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per mancata traduzione dell'imputato. Rileva il ricorrente che, all'udienza celebrata avanti alla Corte di appello il 06/03/2018, il difensore rappresentò che C si trovava detenuto in espiazione pena presso il carcere di Sciacca;
per tale motivo, la Corte territoriale rinviò il processo all'udienza del 15/05/2018, ordinando la traduzione dell'imputato, che, tuttavia, non venne effettuata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. f.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania, ai fini che qui rilevano, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Catania e appellata anche dagli «odierni ricorrenti, che aveva condannato S A e D C alla pena di giustizia, perché ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 544 quinquies, comma 1, cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di S A è affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e/o e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 96 cod. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza della causa di esclusione dell'imputabilità di cui all'art. 96 cod. pen. con una motivazione apodittica e illogica, non tenendo conto né della condizione di sordomutismo di cui soffre il ricorrente, né del fatto che a costui è stato nominato un amministratore di sostegno 4. Il ricorso proposto nell'interesse di D C è affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per mancata traduzione dell'imputato. Rileva il ricorrente che, all'udienza celebrata avanti alla Corte di appello il 06/03/2018, il difensore rappresentò che C si trovava detenuto in espiazione pena presso il carcere di Sciacca;
per tale motivo, la Corte territoriale rinviò il processo all'udienza del 15/05/2018, ordinando la traduzione dell'imputato, che, tuttavia, non venne effettuata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto
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