Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 48579

CASS
Sentenza
11 ottobre 2023
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Sentenza
11 ottobre 2023

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Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 48579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48579
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

momimaro 48579 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.3031/2023 VITO DI NICOLA GIORGIO POSCIA Relatore - CC- 11/10/2023 FRANCESCO ALIFFI R.G.N.22119/2023 DANIELE CAPPUCCIO CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI IO nato a [...] il [...]; BO LA nata a [...] il [...]; DU RA nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dell' 11/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze avanzate da RE BI, AM DI e OR DU per la sostituzione delle pene detentive, loro rispettivamente inflitte con la sentenza della medesima Corte territoriale pronunciata il giorno 7 febbraio 2022, con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell'art.56 1.689/1981 e dell'art.95 d.lgs. 150/2022. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che le predette istanze erano inammissibili poiché i ricorsi per cassazione proposti dai tre condannati avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Milano erano stati dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione (sentenza n.6139/2023 del 10 gennaio 2023), di talché doveva escludersi l'applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nel citato art. 95 che prevede espressamente che: "il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981 n.689, al giudice dell'esecuzione...". ven 1.2. Secondo la Corte territoriale, quindi, essendo stati dichiarati inammissibili i ricorsi per cassazione doveva escludersi che, nella fattispecie, fosse pendente un ricorso per cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (30 dicembre 2022), come peraltro già statuito dalle Sezione Unite in fattispecie assimilabile alla presente.

2. Avverso la predetta ordinanza RE BI, AM DI e OR DU, per mezzo dell'avv. Davide Gatti, propongono ricorsi per cassazione affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa.

2.1. In particolare lamentano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 95 d.lgs. 152/2022 per averlo interpretato nel senso che come ricorsi pendenti alla data di entrata in 2 vigore del citato provvedimento debbano intendersi unicamente quelli rigettati e non anche quelli dichiarati inammissibili. Tale interpretazione, secondo i ricorrenti, è illogica ed irrazionale rispetto alla "ratio legis" sottesa alla c.d. 'Riforma Cartabia' in quanto risulta parzialmente abrogativa ed indebitamente restrittiva di una norma improntata al 'favor rei' ed alla volontà del legislatore di favorire le pene sostitutive in caso di condanne detentive inferiori a quattro anni. L'esclusione dei procedimenti per i quali la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi non troverebbe fondamento nella disposizione, che ha utilizzato la pendenza del procedimento in cassazione unicamente come dato temporale, al solo scopo di estendere la nuova disciplina a tutti i procedimenti per i quali non sia intervenuto il giudicato formale. Inoltre, osservano i ricorrenti, la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata riguarda la diversa ipotesi della procedibilità del reato e risulta, pertanto, inconferente nel caso di specie. Infine, con i ricorsi viene sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art.95, nella interpretazione fornita dalla Corte di appello di Milano, per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza ed equità laddove limita la portata di tale disposizione transitoria ai soli condannati i cui ricorsi per cassazione pendenti alla data del 30 dicembre 2022 siano stati rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO ven 1.I ricorsi devono essere accolti per le ragioni di seguito illustrate.

2. La questione oggetto del presente procedimento è se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pendente avanti la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore

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