Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2020, n. 09769
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4064/2017 R.G. proposto da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t. Paolo D'Amico, rappresentato e difeso dall'Avv. L D A, con domicilio eletto in Roma, via Val Gardena, n. 3;- ricorrente -contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore ad negotia L F, rappresentata e difesa dall'Avv. P G, con domicilio e- letto in Roma, viale G. Mazzini, n. 145;- intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5096/16, depositata il 25 agosto 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2019 dal Consigliere G M;uditi gli Avv. L D A e P G;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale M M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Milano Assicurazioni S.p.a. convenne in giudizio la Banca Naziona- le del Lavoro S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 60.383,08, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di tre assegni di traenza non trasferibili, emessi dalla Banca SAI S.p.a., su incarico di essa attrice, all'ordine di Pa- squale Casaburi, R D R e C R. Premesso che i predetti titoli, inviati ai beneficiari a mezzo di plichi po- stali semplici, erano stati sottratti prima di pervenire a destinazione e posti all'incasso presso le agenzie della convenuta, previa esibizione di documenti d'identità falsificati, l'attrice sostenne di aver dovuto effettuare un nuovo pagamento in favore dei beneficiari. Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendone il riget- to. 1.1. Con sentenza del 24 febbraio 2014, il Tribunale di Roma rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dall'UnipoISAI Assicurazioni S.p.a. (già Mi- lano Assicurazioni) è stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 25 agosto 2016 ha condannato la BNL al pagamento della somma richiesta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il consolidato o- rientamento giurisprudenziale, secondo cui la banca che abbia effettuato il pagamento di un assegno non trasferibile in favore di chi non era legittima- to a riceverlo ne risponde, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, indipendentemente dalla configurabilità di un erro- re colposo nell'identificazione del prenditore, dal momento che la predetta disposizione detta una disciplina autonoma che deroga sia a quella prevista dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli a legittimazione variabile, sia a quella generale delle obbligazioni prevista dall'art. 1182 cod. civ. Ha affermato che tale disciplina si applica anche alla banca negoziatrice, la qua- le si limita ad anticipare la valuta acquistando la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare, precisando che, nel caso dell'assegno di traenza, la re- sponsabilità della stessa, giustificata dall'impossibilità per la banca trattaria di verificare l'autenticità delle firme e dall'esigenza di tutela dei terzi inte- ressati alla circolazione del titolo, ha natura contrattuale e trova fondamen- to in un obbligo professionale di protezione, volto ad assicurare che l'asse- gno sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle re- gole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ., in relazione al comportamento imprudente dell'attri- ce consistente nell'invio degli assegni tramite corrispondenza ordinaria, os- servando che tale circostanza non aveva spiegato alcuna efficacia causale nella produzione del danno, determinato esclusivamente dal sopravvenuto inadempimento dell'istituto di credito, il quale aveva interrotto il nesso di causalità tra la predetta condotta l'evento dannoso. Ha ritenuto infine che la prova del danno emergesse dallo stesso indebito pagamento degli assegni, il quale aveva comportato la mancata liberazione della compagnia assicura- trice dall'obbligazione nei confronti dei beneficiari dei titoli. 3. Avverso la predetta sentenza la BNL ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. L'UnipoISAI non ha svolto difese scritte. Con ordinanza del 5 agosto 2019, la Prima Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, concernente la possibilità di ravvisare un concorso del danneg- giato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., nella spedizione di un assegno a mezzo posta (sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata), con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamen- to, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione o la falsa applicazione degli artt. 43 e 73 del r.d. n. 1736 del 1933, dell'art. 81 cod. proc. civ. e dell'art. 1223 cod. civ., sostenendo che la legit- timazione all'esercizio dell'azione di pagamento fondata sugli assegni non spettava alla compagnia assicuratrice, ma esclusivamente ai beneficiari dei titoli. Contesta inoltre la configurabilità di una concorrente azione risarcito- ria, in quanto non ricollegabile alla mera persistenza dell'obbligazione a ca- rico dell'attrice, la quale costituiva una conseguenza del contratto di assicu- razione, ma a rapporti ulteriori, contrattuali ed extracontrattuali, con la banca trattaria ed i presentatori degli assegni, aventi un collegamento indi- retto e complesso con il danno lamentato. 1.1. Il motivo è infondato. In caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un sog- getto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pa- gamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazio- ne di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circola- zione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712;Cass., Sez. III, 22/05/2015, n. 10534). L'accoglimento di tale domanda presuppone ovvia- mente la prova del danno, che tuttavia, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvi- sta da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta ef- < tib,1 fettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica sol- tanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. 9 aprile 2001, emesso in attuazione dell'art. 22, comma secondo, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e della direttiva n. 97/67/CE, nonché degli artt. 1227, 1228 e 2049 cod. civ., dell'art. 28 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e della delibera dell'AGCOM 20 giugno 2013, osservando che, nel ritenere irrilevante il comportamento tenuto dall'attrice, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della nuova disciplina del servi- zio postale, introdotta dal predetto decreto ministeriale in sostituzione di quella di cui al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Afferma infatti che, mentre quest'ultimo prescriveva l'obbligo di spedizione mediante plico assicurato soltanto per i valori esigibili al portatore, in tal modo escludendo la possibili- tà d'imputare al mittente le conseguenze dell'invio di assegni non trasferibili tramite plico raccomandato, l'art. 6 cit., applicabile ratione temporis alla fat- tispecie in esame, estende il predetto obbligo a tutti i valori, consentendo quindi di ravvisare un rapporto di causalità tra l'omessa assicurazione del plico ed il danno derivante dalla perdita del valore nello stesso contenuto. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa ap- plicazione degli artt. 1175 e 1176 cod. civ., dell'art. 43, primo comma, cod. pen. e dell'art. 2 Cost., rilevando che, nell'escludere l'apporto causale del comportamento tenuto dall'attrice, la sentenza impugnata non ha conside- rato che la spedizione degli assegni mediante plico assicurato o quanto me- no raccomandato, anziché tramite corrispondenza ordinaria, rappresentava una cautela suggerita da elementari regole di prudenza e diligenza, nonché da un doveroso riguardo per la sfera giuridica dei destinatari. Richiama in proposito l'art. 15 della legge regionale della Sicilia 8 luglio 1977, n. 47, lo art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 42-bis, comma quinto, del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 46, che prescrivono la spedizione a mezzo raccomandata di titoli di credito, rimborsi IRPEF e rimborsi dovuti dagli esattori delle imposte, anche di minimo importo, osservando che, a di- spetto delle regole di prudenza cui s'ispirano tali disposizioni e degl'innume- revoli casi di sottrazione da parte di falsari, è proseguita nel tempo la prassi dell'invio di assegni circolari a mezzo di corrispondenza ordinaria, laddove criteri di elementare cautela avrebbero consigliato di effettuare il pagamen- to mediante bonifico o consegna diretta dei titoli, o quanto meno attraverso l'invio in plico raccomandato. Aggiunge che l'abbandono della predetta pras- si era imposto anche dalle disposizioni generali desumibili di cui agli artt.1175 e 1176 cod. civ., nonché dai principi desumibili dall'art. 2 Cost. e dall'art. 43 cod. pen., aventi carattere inderogabile.
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