Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5123
Sentenza
26 maggio 1999
Sentenza
26 maggio 1999
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Massime • 1
Il giudice chiamato a interpretare la volontà negoziale in un contratto di trasferimento di bene immobile correttamente utilizza il tipo di frazionamento, tuttavia se vi sono altri dati contrattuali confliggenti con esso è legittimato a risolvere la "quaestio voluntatis" in base all'esame complessivo del contratto stesso, dandone motivazione che, in quanto riservata ai gradi di merito, è incensurabile in Cassazione se corretta sul piano logico - giuridico.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO SS UI (DI AN), elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AUDINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO SS LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. MERCATI 51/3, presso lo studio dell'avvocato E. LUPONIO, difeso dall'avvocato DOMENICO CONSERVA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LO SS UI DI LO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2945/96 del Tribunale di BARI, depositata il 12/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 del Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato D'AUDINO FRANCESCO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e la cancellazione della parola "turbolento" dalla sentenza della Corte d'Appello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Rutigliano con sentenza del 27.3 - 26.4.1990, decidendo le cause riunite promosse con distinti atti di citazione da Lo US UI (Di AN) e Lo US AN nei confronti di Lo US UI (Di IO), a sua volta attore in riconvenzionale, ordinava a quest'ultimo di rilasciare immediatamente in favore degli attori, nelle rispettive qualità di nudo proprietario (Lo US UI) ed usufruttuario (Lo US AN) un locale lavanderia, libero e sgombero da persone e cose;
lo condannava inoltre a reintegrare gli attori, nelle precisate qualità, nella proprietà di una fascia di suolo di circa 22 mq. di superficie, individuata nella c.t.u. espletata in quel grado di giudizio;
rigettava la richiesta di condanna del convenuto alla restituzione di un bidone zincato descritto in atti;
ordinava agli attori di chiudere il varco aperto nel muro di confine tra le rispettive proprietà.
Avverso tale sentenza interponeva appello Lo US UI (Di IO) con atto notificato alle controparti il 4.7.90 eccependo l'incompetenza "ratione valoris del giudice di prime cure, stante la qualificazione delle domande attrici come petitorie. Nel merito l'appellante deduceva che nel locale lavanderia era collocata la centrale dell'impianto di riscaldamento, a servizio della propria abitazione;
di talché, pur se la proprietà si apparteneva agli attori-appellati, il possesso di tale locale, asservito "per acta" o per destinazione del padre di famiglia all'immobile di sua proprietà, era rimasto nella sua disponibilità. Quanto, poi, alla striscia di terreno da consegnare agli attori, l'appellante contestava che il pretore non avesse adeguatamente considerato l'atto di frazionamento allegato all'atto di donazione, posto che ben poteva supporsi che l'errore ricorresse non nel frazionamento, ma nell'atto pubblico rogato a ministero del notaio EB.
Resistevano gli appellati, che si costituivano eccependo la tardività della eccezione d'incompetenza e la infondatezza delle censure mosse alla decisione pretorile, nella parte in cui aveva accolto le domande attoree. A loro volta, spiegavano appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado, contenente condanna alla chiusura di un varco, aperto nel muro divisorio, assumendo trattarsi di muro divisorio, ricadente completamente nella loro proprietà e realizzato a loro spese, in via esclusiva.
Il Tribunale di Bari, adito con l'appello, disposta una consulenza tecnica integrativa del - pure conteso - muro divisorio, con sentenza depositata il 12.7.96 ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha eliminato il capo della sentenza impugnata relativo alla chiusura del varco in detto muro, che ha ritenuto di esclusiva proprietà degli appellati. Osservato, pregiudizialmente, che la questione di competenza era improponibile per la prima volta in appello ne' era stata rilevata d'ufficio in primo grado, il giudice del gravame - con la sentenza suddetta -, nel condividere le argomentazioni in merito del primo giudice, ha ritenuto - circa il "locale-lavandaio", che "l'odierno appellante ne riconobbe la proprietà degli attori, pur assumendosene nel legittimo possesso, per averne ricevuto le chiavi atte ad aprire la porta di ingresso dal comune dante causa, Prof. UI Lo US, sin da quando si costituì nella seconda delle due cause nei suoi confronti promosse. In effetti, l'atto di donazione per notar EB del 24.4.78 attribuisce chiaramente il locale in contestazione, contrassegnato dalla particella 4211, di are 0,43, agli odierni appellati, l'uno nudo proprietario, l'altro usufruttuario. Trattasi della minor parte dell'originario edificio al foglio 4, p.lla 42, per due terzi demolito con incorporazione dell'area nella nuova costruzione. Di talché, la superficie interna del locale rimasto è di circa 10