Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2021, n. 41599
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da T G, nato a Napoli il 12/03/1984 avverso l'ordinanza in data 09/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito, per il ricorrente, l'avvocato G P P, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 aprile 2021, e depositata in data 6 maggio 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato, per quanto di interesse in questa sede, la misura cautelare / degli arresti domiciliari nei confronti di G T. Secondo il Tribunale, G T deve ritenersi gravemente indiziato del reato di ricettazione, per aver agito quale mediatore nel far ricevere, acquistare od occultare notevoli quantitativi di molluschi comunemente denominati "datteri di mare", provenienti da delitto, perché procurati mediante i reati di inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen., disastro ambientale ex art. 452-quater cod. pen., e danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.;le condotte sono ritenute accertate fino al dicembre 2019. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe T G, con atto sottoscritto dall'avvocato G P, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.273 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che gli elementi a carico del ricorrente sono desunti esclusivamente sulla base di conversazioni telefoniche intercettate dal contenuto ambiguo. Si precisa che le frasi captate sono criptiche, non autoevidenti, e che mancano riscontri in prospettiva accusatoria, in particolare perché: a) il riferimento ad un sequestro effettuato nei confronti deecoindagato Carlo Avena /per 14 kg. di mitili, il cui verbale non è presente in atti, è del tutto equivoco, non essendovi elementi per ritenere che detta partita fosse destinata al ricorrente;b) il sequestro effettuato presso la pescheria "Don Do" non rileva a carico del ricorrente, non essendo detta pescheria riconducibile a questi o a suoi familiari. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che difettano concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, posto che i fatti ascritti al ricorrente sono contestati come commessi fino a dicembre 2019, mentre l'ordinanza è stata emessa nel marzo 2021, e che non sono indicati dati concreti in proposito. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.648 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato di ricettazione. Si deduce che l'ordinanza impugnata individua come reati presupposti della ricettazione gli illeciti di cui all'art. 2 della legge n. 150 del 1992, al d.lgs. n. 4 del 2012, all'art. 727-bis cod. pen., e all'art. 733-bis cod. pen., ossia tutte fattispecie contravvenzionali, e non offre alcun riferimento conducente a ritenere la provenienza dei "datteri di mare" dal reato di cui all'art. 452-bis cod. pen. Si evidenzia, a quest'ultimo proposito, che: a) la compromissione dell'ecosistema è stata parametrata ad un'area limitata rispetto a quella oggetto di indagini;b) il parametro di partenza, situazione morfologica e rocciosa preesistente non è determinato, né determinabile, e, quindi, non è «misurabil[e]», come espressamente esige l'art. 452-bis cod. pen.;c) le ricerche ed i danneggiamenti delle formazioni rocciose sono ragionevolmente riferibili ad epoca anteriore all'introduzione del divieto dì estrazione dei "datteri di mare", anche perché i consulenti del Pubblico Ministero hanno dato atto che «il ripopolamento [vicenda richiedente decenni per il suo compimento] è iniziato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, da esaminare preliminarmente per ragioni di ordine logico, le quali contestano la configurabilità del reato di ricettazione, osservando che non vi è alcun elemento idoneo per ritenere che i "datteri di mare", secondo i provvedimenti cautelari oggetto di ricettazione, provengano dal delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452- bis cod. pen. 2.1. Occorre premettere che, secondo la contestazione riportata dal Tribunale, la ricettazione di cui è accusato il ricorrente ha ad oggetto «cose», i "datteri di mare", provenienti da condotte sussunte in più fattispecie. Invero, secondo quanto espressamente precisato nell'ordinanza impugnata, al ricorrente viene contestato di essersi intromesso in veste di mediatore nel far ricevere, acquistare od occultare, allo scopo di conseguire un profitto derivante dalla sua illecita compravendita, notevoli quantitativi di molluschi gasteropodi della specie protetta Lithopaga lithopaga, prelevati illecitamente da altri coindagati nominativamente indicati, e costituenti «provento dei delitti di cui agli artt. 452- bis, 452-quater e 635 comma II n. 1 c.p.». Di conseguenza, per come è formulata la contestazione, ai finì della configurabilità della ricettazione, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente che i molluschi in questione provengano anche da uno solo di detti reati.
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