Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2007, n. 20892

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In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti, in presenza di una pregressa domanda cui abbia fatto seguito un accertamento, e di un successivo mutamento della norma giuridica che migliori la condizione dell'assistito; in questo caso, l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile l'azione giudiziaria volta alla riliquidazione della già riconosciuta pensione di vecchiaia in mancanza di domanda amministrativa, senza considerare che, a norma dell'intervento additivo della Corte cost. con sentenza n. 822 del 1988, tale riliquidazione era dovuta, con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2007, n. 20892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20892
Data del deposito : 5 ottobre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO CO Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO FR, NO AU LE, quali eredi del Sig. NO CA, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARINO Giuseppe, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 324/04 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 15/07/04 - R.G.N. 1964/93;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/05/07 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato MARINO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 dicembre 21993 l'I.N.P.S. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Caltanissetta l'aveva condannato a riliquidare a favore di LO GN la pensione di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 1985 secondo i criteri previsti dalla l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 14.
Con sentenza del 15 luglio il Tribunale di Caltanissetta, osservando che la domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria che e rilevando che nel caso in esame la domanda amministrativa non era stata presentata, respinse il ricorso per improponibilità.
Per la cassazione di questa sentenza CO GN e GN UR MI, eredi di LO GN, hanno proposto ricorso, articolato in 3 motivi;
l'I.N.P.S. ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 26, della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6, della L. 29 marzo 1982, n. 297, art. 3,
nonché degli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., i ricorrenti sostengono che:

1.a. LO GN titolare di pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 1985, aveva richiesto la riliquidazione della pensione secondo i criteri della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 26, anziché con il criterio (applicato dall'I.N.P.S.) previsto della L. 29 marzo 1982, n. 297, art. 3, comma 8, dichiarato illegittimità dalla Corte
costituzionale con sentenza 14 luglio 1988 n. 822
;

1.b. poiché l'azione giudiziaria non era diretta al riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia (già riconosciuto dall'I.N.P.S.) bensì alla riliquidazione della pensione stessa attraverso applicazione della sentenza della Corte costituzionale avente

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