Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2020, n. 23524

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2020, n. 23524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23524
Data del deposito : 4 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C I, nato a Durazzo il 30/08/1977 avverso l'ordinanza del 09/01/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Cse;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava la istanza di riesame proposta nell'interesse di C Ilì-jan avverso l'ordinanza del Gdice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 6) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 25 e 26). Secondo l'ipotesi accusatoria, il C avrebbe fatto parte di un'associazione dedita al narcotraffico, aggravata dall'agevolazione di un'associazione ‘ndranghetista (locale di San Leonardo di Cutro alla quale apparteneva uno dei sodali A R) e dal metodo mafioso, e avrebbe inoltre detenuto, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti.

1.1. Dalle indagini era emerso che il sodalizio mafioso aveva impiantato in Umbria il proprio mercato della droga attraverso un proprio referente territoriale (A R), che si approvvigionava regolarmente, anche se non esclusivamente in Calabria, di sostanze stupefacenti. Tale struttura vedeva ai vertici A R e suo figlio N Q alla partecipazione al sodalizio del C, il Tribunale richiamava i reati- fine contestati, che rivelavano per facta concludentia la gravità indiziaria della contestazione partecipativa. In particolare, al capo 25), era contestata all'indagato la detenzione di 500 grammi di cocaina in epoca antecedente e prossima al primo dicembre 2010. Tale episodio era stato rivelato da una conversazione captata il 24 febbraio 2017 in cui C, discutendo con Natale R delle modalità di occultamento dello stupefacente, aveva ammesso di aver detenuto a quell'epoca presso la sua abitazione di Spello il suddetto quantitativo di cocaina, sottraendolo al controllo della polizia. Secondo il Tribunale, questa vicenda delittuosa, che in ragione del tempo di commissione non poteva essere ritenuta far parte del programma delittuoso del sodalizio, risultava tuttavia connessa, ai fini anche della competenza territoriale, con le altre ipotesi delittuose contestate, in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso (nella conversazione intercettata, il C aveva riferito al sodale le modalità di occultamento della droga, quale collaudato piano per conseguire l'impunità). Quanto al capo 26), le indagini avevano rivelato la avvenuta cessione di sostanza stupefacente dal C ai R in data 8 marzo 2017 (in tal senso deponevano i messaggi scambiati tra i predetti e la captazione in pari data, in cui i R avevano commentato la qualità della droga da vendere). Le captazioni e la condotta di cui al capo 26) dimostravano, secondo il Tribunale, l'intraneità del C al sodalizio, ovvero la stabilità dei rapporti con i R, la sua messa a disposizione per le esigenze del gruppo, nonché la sua consapevolezza di concorrere e contribuire alla causa comune. In tal senso, significativi indici erano per il Tribunale il linguaggio criptico ed essenziale usato nelle comunicazioni, la assenza di specificazione della ragione dei loro incontri, la disponibilità del C ad incontrarsi con il R per le ragioni desumibili dalla captazione dell'8 marzo 2017, la programmazione del traffico di stupefacenti da condurre insieme, nella consapevolezza dell'appartenenza del R all"ndrangheta calabrese (come dimostrava la condivisione da parte del R di episodi riguardanti soggetti intranei alle cosche di 'ndrangheta).A comporre il quadro indiziario, era richiamato dal Tribunale anche l'episodio dell'arresto del C del 5 maggio 2017 per la detenzione di cocaina (oggetto di una precedente misura cautelare). In tale occasione, i sodali R, a seguito della scarcerazione del C, avevano cercato di rimettersi in contatto con lui per riprendere le attività illecite. Il Tribunale evidenziava che i contatti tra i R e C risultavano essere proseguiti fino al 2018, come dimostrava una conversazione in cui, pur a fronte di una apparente innocua conversazione, i R si erano preoccupati di mantenere celata l'identità del soggetto al quale avevano hanno fatto riferimento. Quanto infine alla aggravante speciale provvisoriamente contestata al capo 6), per il Tribunale erano emersi elementi indiziari gravi in ordine alla sua configurabilità in capo al C sotto la forma dell'agevolazione mafiosa.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (vizio di motivazione e carenza indiziaria rispetto al delitto contestato, mancata motivazione alle allegazioni difensive;
violazione di legge in ordine al dolo);
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta competenza per il reato di cui al capo 25);
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alle devoluzioni difensive in ordine alla gravità indiziaria per il reato di cui al capo 26). La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio illecito è manifestamente illogica e carente rispetto alle questioni devolute con il riesame. In particolare, il Tribunale ha ritenuto sufficiente a tal fine la commissione di due reati, di cui uno dallo stesso Gdice del Riesame posto al di fuori del programma criminoso dell'associazione de qua, in quanto commesso ben sette anni prima dell'inizio della sua operatività. In modo palesemente illogico, il Tribunale ha ritenuto — ai fini della competenza territoriale - tale reato avvinto dalla continuazione con quelli del presente procedimento, in quanto in una captazione il ricorrente avrebbe fatto riferimento alla vicenda pregressa per dimostrare un collaudato piano per conseguire l'impunità: tale spiegazione risulta illogica in quanto non viene a spiegare come già sette prima il ricorrente si fosse rappresentato, se pur nei tratti essenziali, la commissione dei reati contestati ai capi 6) e 26).Tale vizio si riflette sulla violazione delle regole del reato continuato e della competenza territoriale (nella specie spettante alla Procura di Perugia). Contraddittoria è poi la utilizzazione, ai fini della gravità indiziaria, dell'episodio del 5 maggio 2017 (allorquando il ricorrente è stato arrestato per detenzione di cocaina), pur ritenuto slegato alla presente indagine. Quanto poi all'unico reato (capo 26), inserito dal Tribunale nel programma criminoso, emergerebbe la dimostrazione di un incontro tra il R e il ricorrente avente ad oggetto la cessione di stupefacente, ma il Tribunale nulla ha argomentato in ordine ai rilievi difensivi, in ordine all'epoca dell'acquisto della sostanza stupefacente (se lo stesso incontro avesse piuttosto ad oggetto un eventuale acquisto che doveva ancora avvenire). Il Tribunale ha poi utilizzato a supporto della gravità indiziaria una serie di captazioni tra il ricorrente e il R, dal contenuto criptico ed essenziale che rivelerebbero, a suo dire, che i loro incontri fossero finalizzati a scopi delittuosi. Tuttavia, tali argomentazioni trovano smentita nel fatto che nessuna ulteriore contestazione è stata mossa al ricorrente oltre a quella del capo 26) che pur si fondava esclusivamente sul compendio intercettativo e comunque che esse risultano non supportate da univoci indizi (i due avevano rapporti leciti lavorativi, come lo stesso Tribunale ha dovuto ammettere;
la lettura dell'unica captazione è illogica e congetturale e non tiene conto dei rilievi mossi dalla memoria difensiva). In ogni caso, anche a voler ammettere la illiceità dei rapporti tra il ricorrente e il R, difetterebbe la dimostrazione del dolo quanto alla partecipazione al sodalizio criminoso (irrilevante a tal fine risulta la captazione del 24 febbraio 2017 richiamata dal Tribunale, nella quale non si fa riferimento ad associazioni precise o a rapporti del ricorrente con altri sodali, né il R fa riferimento a quest'ultinni).
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