Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2021, n. 46960
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VE GO, nato Catania il 4/05/1944 RG RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 11/02/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto al VE;
e per il rigetto quanto a RG
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, pronunciando in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 17/09/2014: - confermava la condanna nei confronti di GO VE alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, disapplicata in fatto la contestata recidiva reiterata specifica e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- in riforma della assoluzione nei confronti di RT RG, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ne disponeva la condanna alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre spese. Nella decisione si imputa: - al VE di avere, in concorso con altri, costretto IN IN, con condotte intimidatorie, a consegnargli a più riprese la somma di euro 1500,00 a fronte della dazione allo stesso di assegni postali dell'importo di euro 20.000,00, che, monetizzati, avrebbero dovuto consentirgli di far fronte a temporanee difficoltà economiche, ed erano, invece, tutti risultati privi di copertura;
- al RG di avere detenuto marjuana per l'ingente quantitativo di kg. 141, all'interno di un garage nella disponibilità del detto e dei correi.
2. Propone ricorso GO VE, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Salvatore Bianchini il quale, con unico motivo, deduce violazione di legge in rapporto all'art. 629 cod. pen., assumendo doversi riqualificare la condotta ascritta nel reato di esercizio arbitrario con violenza alla persona, previsto dall'art. 393 cod. pen., che dall'estorsione differisce per l'elemento soggettivo, e non invece per la materialità della condotta, avendo l'imputato agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa.
3. Propone altresì ricorso RT RG, attraverso il difensore di fiducia Sabrina Del Fio, deducendo i seguenti motivi, di seguito sunteggiati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1 Con il primo lamenta vizi della motivazione, ritenuta contradditoria e illogica nella parte in cui fonda l'affermazione di responsabilità su una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali l'imputato non è mai interlocutore, essendo solo evocato in quella intercorsa con AR il 21 marzo 2011, in cui lo stesso preannuncia alla compagna MO che "RT" lo avrebbe chiamato e quella del 7 aprile della predetta con il BO, in cui la donna assume di essere stata incaricata dall'AR, tratto in arresto, di avvisare del fatto BO e, appunto, "RT". Sarebbe stato inoltre travisato il significato delle successive conversazioni indicate dalla Corte territoriale (per quei giudici dimostrative delle circostanze che il prevenuto viaggiava all'estero, era a conoscenza della perquisizione esitata nel sequestro della droga e della richiesta di farsi carico delle spese legali che l'AR avrebbe dovuto sostenere), in quanto ricostruito in termini congetturali e privo di qualsiasi base fattuale, essendo intercorso tra il ricorrente e il detto solo un rapporto di natura lavorativa.
3.2 Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 546 lett. e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata operato un vaglio critico delle risultanze processuali poste a base della condanna, né disatteso le deduzioni difensive incompatibili con la tesi accusatoria e le prove contrarie.
3.3 Con il terzo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non essendo stato motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui richiesta è fondata sulla personalità non negativa dell'imputato e sul suo corretto comportamento processuale.
4. Nei motivi aggiunti a firma del difensore avv. Angela Porcelli - depositati il 7 ottobre 2021 - il ricorrente RG deduce altresì:
4.1 Violazione di legge in rapporto agli artt. 526, 191, 603, comma 3-bis cod. pen. - per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione il contenuto di intercettazioni telefoniche acquisito attraverso la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria OM, il quale ha riferito il contenuto di brogliacci, in assenza di perizia trascrittiva;
- per essersi disposta la rinnovazione in appello della prova dichiarativa ritenuta decisiva, in riforma della pronuncia assolutoria, attraverso la rinnovazione dell'esame del solo OM e non anche degli altri testi, parimenti decisivi, escussi in primo grado;
4.2 Violazione di legge in rapporto all'obbligo di motivazione rafforzata per avere la Corte territoriale (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907) riformato totalmente la decisione di primo grado, senza