Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2020, n. 05215
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L E nato a San Daniele del Friuli (UD) il 22/05/1954 avverso la sentenza del 27/03/2018 della Corte di appello di Trieste;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M A;udita la richieste del Procuratore Generale P C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori avv. F M, quale sost. proc. dell'avv. F M, in rappresentanza della parte civile M B, che si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato insieme con la nota spese;avv. G S, in difesa del ricorrente, che ha insistito nei motivi e ha chiesto l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 27/03/2018 confermava la sentenza del Tribunale di Udine del 12/02/2016 nei confronti di L E imputato del reato di cui agli artt. 56, 353 cod. pen., condannato alla pena di mesi due di reclusione ed C 100,00 di multa, perché attraverso minacce gravi, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere B M a non partecipare alla pubblica asta avente ad oggetto la vendita della nuda proprietà di beni immobili siti in San Vito di Fagagna, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Reato commesso in Udine il 03/06/2011. Il Tribunale di Udine fondava il suo convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato, sulle deposizioni testimoniali rese dalla persona offesa e da numerosi testimoni, anche oculari che avevano assistito all'episodio. La minaccia con le frasi riportate nel capo di imputazione rivolta dall'imputato a B M pochi istanti prima che questi entrasse in aula per confermare l'offerta di acquisto fatta in busta chiusa dell'agriturismo di proprietà dell'imputato e della di lui moglie, è stata ribadita in dibattimento dalla persona offesa querelante e da tre testimoni presenti il giorno dell'aggiudicazione. L'imputato lamentava che la persona offesa faceva parte di un gruppo di "astisti speculatori". La vendita in questione era "senza incanto" ai sensi dell'art.570 cod. proc. civ. per cui, non risultando esservi altri offerenti, dopo la conferma dell'offerta in busta chiusa da parte del Bordon, il giorno in cui venne proferita la minaccia, la vendita si era conclusa con l'immediata aggiudicazione del bene al predetto Bordon. Le dichiarazioni testimoniali della persona offesa sono state rese, secondo il giudice dell'appello, con esposizione pacata, lineare e coerente e prive di contraddizioni interne. Inoltre tale testimonianza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da tre testimoni che hanno dichiarato di avere assistito personalmente all'aggressione verbale dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione L E per il tramite del proprio difensore di fiducia per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) violazione di legge con riferimento all'orario in cui sarebbe stata compiuta la tentata turbativa d'asta e cioè non le ore 11:00 come indicato nell'atto pubblico del verbale di udienza del Tribunale civile di Udine del 03/06/2011, bensì le ore 11:10. È impossibile che una persona che non conosca l'acquirente possa averlo insultato prima dell'udienza;2) vizio di motivazione in ordine alla attendibilità dei testimoni tra i quali uno è il padre della persona offesa dal nome Bordon Mario nonché socio in altre società immobiliari dedite alla compravendita in aste giudiziarie e pertanto interessato alle operazioni relative alle vendite ai pubblici incanti. All'epoca dei fatti B M non disponeva di mezzi propri, essendo studente, ma già svolgeva di fatto l'attività di astista come il padre;3)omessa valutazione di un documento-prospetto presentato già dalla difesa in primo grado. In tale documento vengono schematizzati, in colonne successive, secondo un ordine stabilito dallo stesso ricorrente, testi ritenuti falsi e non presenti, dichiarazioni valutate come contraddittorie tra di esse e testi considerati di comodo;4) mancata escussione del cancelliere dott.ssa S R la quale avrebbe potuto riferire quanto accaduto nel corso dell'udienza del 03/06/2011, soprattutto che l'ora indicata nel verbale non corrispondeva al vero;tale soggetto era stato anche indicato come teste della parte civile la quale poi aveva rinunciato alla sua audizione;la difesa dell'imputato, invece, aveva chiesto che venisse rigettata la rinuncia.
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