Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/09/2019, n. 21980

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/09/2019, n. 21980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21980
Data del deposito : 3 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 30162-2017 proposto da: MESITI GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M B;
- ricorrente-

contro

AGENZIA GENERALI ASSICURATRICE MILANESE SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 516/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 09/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2019 dal Consigliere Dott. G P;Rilevato che: con decreto ingiuntivo del 18 ottobre 2013 il Giudice di pace di Caulonia ingiungeva a G M di pagare all'Agenzia Generali Assicuratrice Milanese S.p.A. di Reggio Calabria l'importo relativo al premio di proroga annuale di una polizza scaduta il 25 ottobre 2012. Avverso tale decreto G M proponeva opposizione eccependo di avere comunicato alla ricorrente formale disdetta nel termine previsto dal contratto, sia con la lettera trasmessa a mezzo fax il 12 maggio 2012, sottoscritta personalmente, sia con successiva lettera inviata con raccomandata 1'11 luglio 2012, proveniente dalla subagente M T C e non sottoscritta dall'opponente. Costituendosi in giudizio la compagnia eccepiva l'invalidità della disdetta per inosservanza della forma (raccomandata) prevista dall'articolo 2 delle condizioni di polizza, deducendo che non poteva considerarsi valida la raccomandata inviata dalla subagente. L'opponente insisteva nella validità di tale modalità di disdetta, qualificandola come atto predisposto dal falsus procurator per il quale era intervenuta la ratifica con effetto retroattivo;
il Giudice di pace, con sentenza del 16 gennaio 2015, riteneva valida, sia la disdetta a mezzo fax, che quella inviata con lettera raccomandata e accoglieva l'opposizione;
avverso tale sentenza la compagnia proponeva appello davanti al Tribunale di Locri richiamando la giurisprudenza sul carattere non vessatorio delle clausole contenenti il patto sulla forma e la conseguente nullità della disdetta adottata con modalità diverse da quelle stabilite dalle parti. Si costituiva l'appellato insistendo sulla validità della disdetta intimata dalla subagente;
il Tribunale di Locri, con sentenza del 9 maggio 2017, emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., accoglieva l'appello, rilevando che il contratto di assicurazione prevedeva una forma convenzionale per la disdetta che avrebbe dovuto essere esercitata esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal contraente. L'indicazione di modalità particolari per la comunicazione non costituiva una clausola vessatoria con la conseguenza che, in difetto di un valido atto di recesso unilaterale, il contratto 3 In doveva ritenersi tacitamente prorogato. Quanto alla ratifica, riteneva non dimostrata la sussistenza di atti aventi tali valore che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere perfezionati prima della scadenza del termine fissato per la disdetta;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G M affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Generali Assicuratrice Milanese
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi