Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12479

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12479
Data del deposito : 24 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29813-2019 proposto da: LAVORO E GIUSTIZIA A.M.P. - COOPERATIVA DI LAVORATORI IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata per legge, in difetto di elezione domicilio in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA PAGNOZZI e RENATO ANGELONE;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate per legge in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

nonché

contro

FIBE S.P.A., PROVINCIA DI CASERTA;
- intimate - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 35945/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2020 dal Consigliere F D S;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AGUSTINIS, il quale conclude perché sia affermata la giurisdizione ordinaria anche a conoscere della domanda di manleva;
rilevato che - la soc. coop. a m.p. Lavoro e Giustizia (cooperativa di lavoratori a mutualità prevalente, in concordato preventivo) ricorre, con atto notificato a partire dal giorno 08/07/2019, per regolare la giurisdizione sulla domanda accessoria che la FIBE spa, convenuta dalla prima con ricorso originario ex art. 702 bis del 22/07/2010 sulla pretesa di C 501.368,50 per corrispettivi non pagati per il servizio di guardiania armata eseguito negli anni 2007 e 2008 presso alcuni siti di stoccaggio rifiuti (in località Brezza, Marcianise, Santa Maria la Fossa e Villa Literno, in provincia di Caserta) gestiti dalla FIBE stessa in Campania, aveva proposto, per esserne manlevata o rimborsata, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (costituitasi pure per l'Unità tecnica- amministrativa), in alternativa o in uno con la Provincia di Caserta;
) Ric. 2019 n. 21501 sez. SU - ud. 09-06-2020 -2- - il giudizio pende, riassuntovi con atto notificato il 18/12/2018, ora dinanzi al Tribunale di Napoli dopo che, su tali domande, questo stesso aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e quest'ultimo aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, risolto da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 22428 del 21/09/2018, di declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario: ma la chiamata in causa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riproposto, sostenendo che sulla domanda accessoria non si fosse pronunciata l'ordinanza di queste Sezioni Unite appena richiamata, la questione di giurisdizione, nuovamente argomentando per la sussistenza di quella del giudice amministrativo;
- la ricorrente, dopo il rinvio per conclusioni pure sulla preliminare eccezione di giurisdizione, chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla domanda accessoria dispiegata dalla convenuta FIBE spa contro la Presidenza e la Provincia, così riproducendone il tenore in ricorso: si insiste pertanto affinché, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere disattesa la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva della FIBE spa, venga comunque disposta la condanna del Commissario di Governo e suoi successori, oggi P.C.M. Sottosegretario di Stato ex art. 1 D.L. 90/08 conv. in L. 123/08 e/o Unità Tecnica Amministrativa e della Città Metropolitana, già Provincia di Caserta, in solido o chi di ragione, a manlevare e rimborsare FIBE spa di ogni eventuale esborso conseguente a suo carico all'esito del giudizio;
- delle intimate si costituisce in questa sede con controricorso notificato il 19/09/2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in uno all'Unità tecnico-amministrativa, ribadendo la non estensione alla domanda accessoria della declaratoria di giurisdizione operata in corso di causa da queste Sezioni Unite, per la diversità, ampiamente argomentata, di contenuto tra quella e la domanda principale e pure per il contenzioso già in atto sulle medesime;
Ric. 2019 n. 21501 sez. SU - ud. 09-06-2020 -3- - riferisce l'intimata che, sulle più complessive pretese creditorie di FIBE spa e

FIBE

Campania nei confronti anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta, in parziale accoglimento di quelle, sentenza del

TAR

Lazio n. 3775/19, gravata di appello al Consiglio di Stato, sul presupposto del riconosciuto esercizio di un potere pubblicistico, quale quello esercitato con l'Ordinanza del PCM n. 3479/05;
invoca quindi, per la non operatività dell'istituto della litispendenza in caso di concorso di giurisdizioni diverse, la separazione delle domande con declaratoria della sussistenza della rispettiva giurisdizione e, per quella subordinata, del giudice amministrativo: e tanto in base al disposto dell'art. 133, comma 1, lett. p), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (e s.m.i.), per il quale appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati»;
- il Procuratore Generale, investito del regolamento ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con la sua requisitoria scritta, richiamata l'ordinanza n. 22428/18 di queste Sezioni Unite e ricostruita la domanda principale, sulla base dell'art. 133, comma 1, lett. p), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (e successive modifiche e integrazioni), qualifica la vicenda inerente la manleva come meramente accessoria, seppure relativa a comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a Ric. 2019 n. 21501 sez. SU - ud. 09-06-2020 -4- diritti costituzionalmente tutelati;
e, richiamata Cass. Sez. U. ord.03/05/2013, n. 10300, conclude nel senso che, riguardando la domanda di manleva nei confronti della Presidenza del Consiglio un'obbligazione accessoria di garanzia, non è modificata la giurisdizione affermata in relazione al rapporto principale;
- disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380- ter cod. proc. civ., come sostituito dal comma 1, lett. g), dell'art.
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