Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2023, n. 40483
Sentenza
27 settembre 2023
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27 settembre 2023
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Massime • 3
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o rilasciata in calce all'atto.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce requisito di ammissibilità dell'istanza la sua certa riferibilità alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione, sicchè, nel caso di sottoscrizione non apposta per esteso dall'interessato, detta riferibilità può desumersi dall'autenticazione del difensore, che attesta la provenienza dell'atto e la avvenuta sottoscrizione da parte dell'istante.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per il principio di conservazione degli atti, è valida la procura speciale rilasciata a favore del difensore, anche se l'autenticazione non sia apposta contestualmente alla sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato.
Sul provvedimento
Testo completo
ASTA 40483-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: 1265/2023 PATRIZIA PICCIALLI Presidente Sent. n. sez. CC 27/09/2023 LUCIA VIGNALE R.G.N. 19020/2023 Relatore EUGENIA SERRAO ATTILIO MARI RO D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC AL nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. OL AL propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 1 febbraio 2008 al 2 dicembre 2008 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 12 gennaio 2009 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n.267 e 7 legge n.203/1991, conclusosi con decreto di archiviazione del 5 maggio 2016, notificatogli il 18 maggio 2018. 2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione dell'art. 122 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett.a), b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. La pronuncia di inammissibilità si fonda sul rilievo che l'istanza non rechi alcuna procura speciale in calce all'atto, mentre si trova pinzato, privo di autonomo timbro di deposito, un atto separato costituito da una fotocopia a colori di una procura speciale priva di data siglata (e non firmata per esteso) dal ricorrente con firma autentica del difensore. Il ricorrente evidenzia che, a pag.11 dell'originale della domanda, è presente un timbro di deposito apposto dalla Cancelleria con la dicitura «Depositato in Cancelleria dall'Avv. Luigi Porcella che deposita la procura speciale, per Avv. M. Paladini. Cagliari 21.7.2020. Il Funzionario Giudiziario dott.ssa Maria Rosa Carta» e produce il doc. 2, dal quale si evince che il medesimo funzionario ha apposto il timbro di deposito sulla copia della medesima procura a mani dell'Avv. Porcella.
2.2. La difesa contesta la rilevanza attribuita alla collocazione della procura speciale, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la procura speciale con firma autentica del difensore apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, sia equiparabile alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
2.3. Con riguardo al contenuto, deduce che dall'atto non possano esservi dubbi circa la volontà del ricorrente di consentire al difensore di depositare l'istanza quale suo procuratore speciale, con inequívoco riferimento al procedimento penale dal quale la domanda ha tratto origine e ai diritti a esso spettanti;
che la data della procura può desumersi dal timbro di deposito e, in precedenza, dalla trasmissione a mezzo PEC della domanda corredata di procura in data 15 luglio 2020; che l'autenticazione della firma da parte del difensore rende irrilevante che la sottoscrizione dell'istante non sia stata apposta per 2 esteso;
che la copia fotostatica del documento, ove non contestata, ha la medesima valenza probatoria dell'originale ed è stata illegittimamente considerata viziata per presunta mancata sottoscrizione in presenza. In ogni caso, si assume, il difensore aveva già trasmesso l'istanza a mezzo PEC e la Corte territoriale non ha rilevato alcun difetto relativo alle modalità di trasmissione né ha sollevato questioni in merito.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia stata proposta da soggetto privo di valida procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. Il primo rilievo concerne la collocazione della procura in atto separato anziché, come indicato nel ricorso, «in calce al presente atto»; inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto non validamente conferita la procura speciale allegata alla domanda di riparazione in quanto dall'esame dell'originale dell'atto non si poteva presumere che l'autenticazione fosse avvenuta in presenza del difensore, posto che la firma dello OL non era in originale, trattandosi di documento in fotocopia a colori (dove l'intero foglio, di colore grigio azzurrino con contorni bianchi e sigla dello OL in azzurro, appariva chiaramente come la stampa di una fotografia), peraltro anche privo di data. Il difetto di valida procura speciale non poteva ritenersi sanato dalla nuova e diversa procura speciale depositata il 30 novembre 2020, allorchè era decorso il termine di decadenza per la presentazione della domanda.
3. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che si tratta di procura speciale desumibile da atto separato dalla richiesta di riparazione, inviata a mezzo posta elettronica e contenente l'indicazione specifica della procedura di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al procedimento penale al quale si riferisce, successivamente depositata in originale entro il termine di decadenza. 3 3.1. A norma dell'art. 122 cod. proc.pen., quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. L'autenticazione della scrittura, poi, a norma dell'art.2703 cod.civ., consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve preventivamente accertare l'identità della persona che sottoscrive». Risulta