Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2020, n. 16368
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29038/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente -contro Co.M.Edil s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C L e M. S V, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Crescenzio n.91;-controricorrente - ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.66/1/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata il 12 aprile 2013, depositata il 13 giugno 2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020 dal consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T B, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato dello Stato G P. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la società Co.M.Edil s.r.l. (di seguito la società) per la cassazione della sentenza n.66/1/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito C.t.r.), pronunciata il 12 aprile 2013, depositata il 13 giugno 2013 e non notificata, che ha parzialmente accolto l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap e Iva relative all'anno di imposta 2004, annullando l'avviso di accertamento limitatamente ai costi deducibili per euro 97.096,15. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., riformando la sentenza di primo grado, che già aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riteneva infondati i motivi di appello attinenti ai vizi formali dell'atto impositivo. Nel merito, il giudice di appello riteneva di competenza dell'anno 2004 i costi relativi a fatture emesse nel 2003 a titolo di "acconto su lavori eseguiti", nonché deducibili i costi relativi ad operazioni, che l'amministrazione aveva considerato inesistenti, perché era stata fornita la prova del pagamento , mediante assegni incassati regolarmente. 3. A seguito del ricorso, la società resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, affidato a tre articolati motivi. 4. Il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza del 12 febbraio 2020. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con l'unico motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., 109 d.P.R. 31 dicembre 1986, n.917, 19, comma 1, e 26, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto che gli assegni incassati, prodotti solo nel corso del giudizio di appello da controparte, potessero costituire sufficiente prova dell'effettività del costo, idonea a superare la contestazione della inesistenza delle operazioni, ampiamente motivata nell'atto di accertamento. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
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