Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2023, n. 48275

CASS
Sentenza
20 ottobre 2023
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20 ottobre 2023

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Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2023, n. 48275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48275
Data del deposito : 20 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

48275-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: RG EL Sent. n. sez. 2524 - Presidente - -PU 20/10/2023 MARIA DANIELA BORSELLINO -relatore- R.G.N. 10946/2023 GIOVANNI ARIOLLI AN CC EL CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DA PP nato a [...] il [...] Avverso la sentenza resa l'1 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 23 Aprile 2021, che aveva dichiarato la responsabilità di EP MI in ordine ai reati di tentata estorsione e di estorsione consumata commessi sino al 2 ottobre 2010, ha assolto l'imputato dal reato di tentata estorsione poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha ridotto la pena inflitta per il residuo reato di estorsione consumata e continuata. Si addebita all'imputato di avere con minacce di morte e con violenza in danno del padre costretto i genitori a consegnargli in più occasioni somme di denaro di modesto importo. Con l'unico motivo di ricorso il difensore deduce nullità della sentenza poiché nella veste di difensore di fiducia dell'imputato aveva ricevuto notifica ex art. 161 e 157 comma 8 bis cod. proc.pen. della fissazione di udienza dinanzi alla Corte d'appello per EP MI, già considerato assente. Assume

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