Cass. pen., sez. V, ordinanza 20/06/2018, n. 28604
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MR UH nato il [...] avverso la sentenza del 20/02/2018 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette/sentite le conclusioni cgr15—G-- RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Verona, ha applicato nei confronti di RA AM la pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, con atto depositato il 5 febbraio 2018, deducendo vizio di motivazione quanto alla insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione di pena.
3.1. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità