Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/02/2022, n. 05051

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/02/2022, n. 05051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05051
Data del deposito : 16 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.T. nr. 27471/2020 proposto da: COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini 34, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende unitatnente agli avvocati G M e C M dell'Avvocatura del Comune;

- ricorrente -

contro

NATURAL SOUND

Snc, EMME SVILUPPO S.r.l.;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio R.g. nr. 296/2020 pendente presso il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario con ogni conseguenza di legge.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 15 ottobre 2020 la Natural Sound s.n.c. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia la determinazione dirigenziale del Comune di Udine n. 811 del 22.06.2020 di approvazione del verbale di apertura delle proposte pervenute a seguito di avviso pubblicato per la ricerca di un immobile in locazione passiva da adibire ad uso deposito-archivio ed il verbale di apertura delle medesime proposte del 17.06.2020 chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, dovendo essere riconosciuto il suo buon diritto alla stipula del contratto di locazione in questione. A fondamento della pretesa la società ricorrente esponeva che il Comune di Udine aveva pubblicato in data 24.04.2020 un avviso - qualificato in termini di "ricerca/indagine di mercato con successiva aggiudicazione" - per la ricerca di un immobile in locazione passiva da adibire a deposito-archivio, individuando in maniera puntuale le caratteristiche, le dimensioni e i requisiti tecnici dell'immobile oggetto di ricerca, mentre venivano indicati in maniera assolutamente generica i criteri (suddivisi tra funzionali ed economici) di valutazione delle proposte;
aggiungeva che in data 15.06.2020 aveva formulato la sua proposta e rese le dichiarazioni richieste dall'allegato 2 dell'avviso, cui faceva seguito la deliberazione dirigenziale del medesimo Comune n. 811/2020 con la quale venivano assegnati i seguenti punteggi alle proposte pervenute entro i termini indicati in avviso: Emme Sviluppo s.r.l. 69 punti, Natural Sound s.n.c. 66 punti, per cui veniva comunicato alla società ricorrente in data 25.06.2020 che la «proposta ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scrivente Amministrazione è risultata formulata dalla ditta Emme Sviluppo s.r.l. e che il relativo verbale era stato approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 811 del 22/6/2020»;
concludeva che dall'esame della proposta formulata dalla controinteressata emergeva che l'immobile da adibire ad uso deposito archivio proposto per la locazione aveva l'altezza dichiarata di ml 5 e quindi era inferiore a quella minima richiesta in sede di avviso (prevista in ml 5,50);
inoltre l'immobile proposto per il contratto di locazione passiva era lo stesso che il Comune di Udine già conduceva in locazione in virtù di due contratti di locazione transitoria del 05.11.2018 e del 10.06.2019, entrambi con durata sino al 04.11.2020, e per gli impianti tecnologici dichiarava la disponibilità a realizzarli con aumento del canone di locazione proposto, maggiorato in ragione dell'ammontare delle spese sostenute. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Comune di Udine, che eccepiva, tra le varie questioni dedotte, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il quale nell'insistere nella proprie difese, soprattutto quanto alla giurisdizione del giudice adito, nella pendenza del giudizio, proponeva - con ricorso notificato il 30 ottobre 2020 - regolamento preventivo di giurisdizione. Nel giudizio per regolamento preventivo nessuno degli intimati si è costituito. Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
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