Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2018, n. 02403

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2018, n. 02403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02403
Data del deposito : 22 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M G, nato a Luco dei Marsi (Aq) il 23/9/1944 avverso l'ordinanza del 28/11/2016 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con revoca delle sentenze di cui al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/11/2016, il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale G M aveva chiesto la revoca delle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo il 23/9/1991 (irr. 24/10/1991) e dal Giudice per le indagini preliminari della locale Pretura il 12/12/1996 (irr. 20/1/1997), con concessione della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza - ancora del medesimo Tribunale - a data 2/7/2013 (irr. 15/10/2015);
a parere del Giudice, l'innalzamento delle soglie di punibilità in materia di reati tributari, di cui al d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158, non aveva prodotto una abolitio criminis, ma solo un'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, sì da non poter esser applicato alle condotte ormai coperte da giudicato.

2. Propone ricorso per cassazione il M, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge penale. Contrariamente all'assunto del Giudice, nel caso in esame si sarebbe verificata proprio l'abolizione del reato, tale da imporre - ai sensi dell'art. 2, comma 2, cod. pen. - la revoca delle sentenze indicate, con conseguente applicabilità, in relazione alla terza pronuncia di cui all'istanza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo venuta meno la causa ostativa.
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