Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2004, n. 13354

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Qualora in sede di incanto non siano presenti il creditore procedente ne' i creditori muniti di titolo esecutivo non si applica l'art. 631 cod.proc.civ., che prevede il rinvio dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione se nessuna delle parti si presenta all'udienza, posto che: a) la distinzione tra "udienza", come luogo dell'incanto, ed "incanto", come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto; b) l'impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all'udienza di cui all'art. 569 cod.proc.civ., sicché non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti; c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un'interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell'incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2004, n. 13354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13354
Data del deposito : 19 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C R, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA GALLIA

86, presso lo studio dell'avvocato M M, difesa dall'avvocato P V, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
M S, corrente in L'Aquila, in persona del suo legale rappresentante il Sig. A M, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA A RIBOTY

23, presso lo studio dell'avvocato C C, difesa dall'avvocato C G, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
B.N.L., CARISPAQ;



- intimati -


avverso la sentenza n. 239/02 del Tribunale di L'AQUILA, emessa il 28/02/02 e depositata il 20/03/02 (R.G. 600/99);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/04/04 dal Consigliere Dott. G M;

udito l'Avvocato F V (per delega avv. P V);

udito l'Avvocato C G;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA

Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rossana Carbonara, debitore esecutato, proponeva opposizione agli atti esecutivi di fronte al Tribunale di L'Aquila, lamentando che il compendio immobiliare pignorato era stato venduto all'incanto ad A M, quale legale rappresentante della Manzi S.r.l., nonostante che i creditori Carispaq e BNL avessero sottoscritto un'istanza di rinvio e non si fossero presentati all'udienza di vendita. Chiedeva quindi di dichiarare nullo l'atto di aggiudicazione e la vendita. Il Tribunale rigettava l'opposizione. Avverso questa sentenza Rossana Carbonara ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. La Manzi S.r.l. resiste con controricorso, illustrato da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese. La causa, chiamata in camera di consiglio sulle conclusioni del P.M. che chiedeva, a norma dell'art. 375 secondo comma s.p.c., l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, è stata rinviata alla Pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con carattere di pregiudizialità va trattata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso svolta dalla società controricorrente. Questa espone che la ricorrente ai era limitata a dedurre in via generica e generale la violazione di legge, supportandola unicamente con l'assunto che l'istanza motivata di rinvio avrebbe imposto al giudice di operare il differimento e con la considerazione che l'art. 631 c.p.c. disponeva che in assenza delle parti il giudice era tenuto a fissare un'udienza successiva. Risultava dunque violato il disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c.. L'eccezione è infondata.
Il ricorso per Cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli articoli di legge che si assumono violati, purché dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme o i principi di diritto che si assumono violati, così rendendo possibile la delimitazione del "quid disputandum" (v. per es. Cass. 27 agosto 2003, n. 12549;
Cass. 17 luglio 2003, n. 1102). E nel caso di specie, pur nella sinteticità delle argomentazioni svolte nel ricorso, si coglie chiaramente la portata della doglianza in diritto.

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