Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2019, n. 32445
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27391-2015 proposto da: CIRFERA VE e G G, rappresentati e difesi dall'avvocato C D e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- ricorrenti -
contro
PREDIUM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.21, presso lo studio dell'avvocato E F, rappresentata e difesa dagli avvocati P B ed E F - controrícorrente - avverso la sentenza n.705/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. A P, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per parte ricorrente l'Avvocato R R, in sostituzione dell'avvocato C D F, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per parte controricorrente l'Avvocato M S, in sostituzione dell'Avvocato E F, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 3.4.2009 G G e C V evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, la società Predium S.r.l. invocando la declaratoria della natura vessatoria di alcune clausole contenute nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 12.5.2002, in virtù del quale gli attori si erano impegnati ad acquistare, e la convenuta a vendere, un diritto di multiproprietà incidente su una porzione immobiliare compresa nel complesso residenziale denominato Carpediem Roma Golf Club, per il prezzo di C 13.801,64. Gli attori chiedevano inoltre l'accertamento della violazione dei canoni di buona fede precontrattuale e contrattuale da parte della società convenuta e la sua condanna alla restituzione della somma percepita a fronte della programmata compravendita. Si costituiva Predium S.r.l. resistendo alla domanda ed evidenziando che gli attori, dopo aver firmato il contratto preliminare di compravendita, avevano saldato il prezzo della Ric. 2015 n. 27391 sez. 52 - ud. 08-10-2019 -2- settimana in multiproprietà in data 23.5.2002 ed avevano ottenuto l'immediata fruibilità del diritto di uso del bene immobile in coerenza con la quota di godimento da essi acquistata. Avevano inoltre sottoscritto un contratto di locazione della settimana in multiproprietà loro spettante, in virtù del quale Predium S.r.l. aveva acquisito per la durata di otto anni, a fronte del pagamento di un canone annuo di C 500 e delle spese di manutenzione annuale, il correlato diritto di godimento. Con sentenza n.607/2008 il Tribunale rigettava la domanda condannando gli attori alle spese del primo grado. Interponevano appello gli originari attori e si costituiva in seconda istanza la società appellata, concludendo per la conferma della sentenza di prime cure. Con la decisione oggi impugnata, n.705/2015, la Corte di Appello di Bologna rigettava l'impugnazione confermando la sentenza appellata. La Corte emiliana riteneva in particolare che gli attori non avessero esercitato il recesso dal contratto preliminare di compravendita di cui è causa nel termine di dieci giorni dalla conclusione di cui all'art.5 primo comma del D.Lgs. n.427 del 1998 e che il diverso termine di tre mesi previsto dal successivo comma 2 della norma da ultimo richiamata non potesse applicarsi al caso di specie, poiché il contratto conteneva gli elementi indicati dall'art.2 lettere a), b), c), d) n.1, h) ed i) nonché all'art.3 comma 2 lett. e) del medesimo D.Lgs. n.427, tutti contenuti nei vari documenti allegati al contratto stesso e dal medesimo richiamati. Osservava poi che il prezzo pattuito tra le parti era stato pagato il 23.5.2002, dopo la scadenza del termine di cui al richiamato primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.427 del 1998, ed escludeva la natura vessatoria della clausola prevedente il pagamento del prezzo Ric. 2015 n. 27391 sez. 52 - ud. 08-10-2019 -3- \ della compravendita prima della firma del rogito, da un lato in quanto non compresa nell'elenco di cui all'art.1469 bis c.c.;
dall'altro lato, in quanto la clausola non prevedeva alcun termine perentorio, rimettendo in sostanza alla comune volontà delle parti l'individuazione della data utile per la stipula del rogito di compravendita;
ed infine in quanto gli attori non avevano dimostrato di essersi attivati per pervenire alla stipula del definitivo. La Corte territoriale escludeva, del pari, la natura vessatoria delle restanti clausole contestate da parte appellante, ritenendo in particolare: che la quota millesimale correlata alla settimana acquistata dagli attori fosse indicata mediante rinvio ad un'apposita scheda allegata al contratto;
che l'onere di pagamento delle spese notarili corrispondesse ad un uso diffuso nelle compravendite immobiliari;
che gli appellanti avessero comunque ottenuto, prima del rogito e subito dopo il saldo del corrispettivo, la disponibilità della settimana da loro acquistata, potendola -tra l'altro- locare
- ricorrenti -
contro
PREDIUM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.21, presso lo studio dell'avvocato E F, rappresentata e difesa dagli avvocati P B ed E F - controrícorrente - avverso la sentenza n.705/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. A P, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per parte ricorrente l'Avvocato R R, in sostituzione dell'avvocato C D F, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per parte controricorrente l'Avvocato M S, in sostituzione dell'Avvocato E F, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 3.4.2009 G G e C V evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, la società Predium S.r.l. invocando la declaratoria della natura vessatoria di alcune clausole contenute nel contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 12.5.2002, in virtù del quale gli attori si erano impegnati ad acquistare, e la convenuta a vendere, un diritto di multiproprietà incidente su una porzione immobiliare compresa nel complesso residenziale denominato Carpediem Roma Golf Club, per il prezzo di C 13.801,64. Gli attori chiedevano inoltre l'accertamento della violazione dei canoni di buona fede precontrattuale e contrattuale da parte della società convenuta e la sua condanna alla restituzione della somma percepita a fronte della programmata compravendita. Si costituiva Predium S.r.l. resistendo alla domanda ed evidenziando che gli attori, dopo aver firmato il contratto preliminare di compravendita, avevano saldato il prezzo della Ric. 2015 n. 27391 sez. 52 - ud. 08-10-2019 -2- settimana in multiproprietà in data 23.5.2002 ed avevano ottenuto l'immediata fruibilità del diritto di uso del bene immobile in coerenza con la quota di godimento da essi acquistata. Avevano inoltre sottoscritto un contratto di locazione della settimana in multiproprietà loro spettante, in virtù del quale Predium S.r.l. aveva acquisito per la durata di otto anni, a fronte del pagamento di un canone annuo di C 500 e delle spese di manutenzione annuale, il correlato diritto di godimento. Con sentenza n.607/2008 il Tribunale rigettava la domanda condannando gli attori alle spese del primo grado. Interponevano appello gli originari attori e si costituiva in seconda istanza la società appellata, concludendo per la conferma della sentenza di prime cure. Con la decisione oggi impugnata, n.705/2015, la Corte di Appello di Bologna rigettava l'impugnazione confermando la sentenza appellata. La Corte emiliana riteneva in particolare che gli attori non avessero esercitato il recesso dal contratto preliminare di compravendita di cui è causa nel termine di dieci giorni dalla conclusione di cui all'art.5 primo comma del D.Lgs. n.427 del 1998 e che il diverso termine di tre mesi previsto dal successivo comma 2 della norma da ultimo richiamata non potesse applicarsi al caso di specie, poiché il contratto conteneva gli elementi indicati dall'art.2 lettere a), b), c), d) n.1, h) ed i) nonché all'art.3 comma 2 lett. e) del medesimo D.Lgs. n.427, tutti contenuti nei vari documenti allegati al contratto stesso e dal medesimo richiamati. Osservava poi che il prezzo pattuito tra le parti era stato pagato il 23.5.2002, dopo la scadenza del termine di cui al richiamato primo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.427 del 1998, ed escludeva la natura vessatoria della clausola prevedente il pagamento del prezzo Ric. 2015 n. 27391 sez. 52 - ud. 08-10-2019 -3- \ della compravendita prima della firma del rogito, da un lato in quanto non compresa nell'elenco di cui all'art.1469 bis c.c.;
dall'altro lato, in quanto la clausola non prevedeva alcun termine perentorio, rimettendo in sostanza alla comune volontà delle parti l'individuazione della data utile per la stipula del rogito di compravendita;
ed infine in quanto gli attori non avevano dimostrato di essersi attivati per pervenire alla stipula del definitivo. La Corte territoriale escludeva, del pari, la natura vessatoria delle restanti clausole contestate da parte appellante, ritenendo in particolare: che la quota millesimale correlata alla settimana acquistata dagli attori fosse indicata mediante rinvio ad un'apposita scheda allegata al contratto;
che l'onere di pagamento delle spese notarili corrispondesse ad un uso diffuso nelle compravendite immobiliari;
che gli appellanti avessero comunque ottenuto, prima del rogito e subito dopo il saldo del corrispettivo, la disponibilità della settimana da loro acquistata, potendola -tra l'altro- locare
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