Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2022, n. 13355

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2022, n. 13355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13355
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 25530-2019 proposto da: F P, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato S M;

- ricorrente -

2022 contro 391 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA N. 30, presso lo studio dell'avvocato D M M, rappresentata e difesa dall'avvocato E C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 938/2019 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 217/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott. F G;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 25530/2019

FATTI DI CAUSA

1. P F impugnò il licenziamento intimatogli da E R s.p.a. in data 11 dicembre 2017 e chiese che se ne accertasse la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del J subito. 2 Il Tribunale di Milano, prima in sede sommaria e poi a seguito di opposizione, rigettò le domande perché ritenne che la condotta contestata - di appropriazione di somme relative agli incassi per la vendita di prodotti di ristorazione nelle tratte ferroviarie a lui assegnate contenute in buste sigillate che il lavoratore aveva il compito di depositare presso casseforti aziendali situate nelle stazioni di arrivo - integrasse la fattispecie di sottrazione di somme di spettanza o pertinenza dell'azienda con conseguente configurazione di una appropriazione indebita delle stesse e la violazione dell'art. 64 del c.c.n.l. Attività Ferroviarie. La Corte di appello di Milano, investita del reclamo da parte di P F la sentenza resa all'esito dell'opposizione osservando che era risultato provato che solo dopo la contestazione disciplinare il Ferro si era recato presso il presidio di Napoli per consegnare tutte le buste oggetto della contestazione inerente il periodo 25 ottobre 2017-18 novembre 2017 ed altre ancora riferite al mese di ottobre del 2017 per un importo complessivo di C 1399,00. Rilevò che per la consegna delle buste di denaro, anche per il caso di malfunzionamento delle casseforti, era prevista una specifica procedura che non era stata osservata. Accertò che peraltro non vi era la prova di malfunzionamenti nel periodo in contestazione. Con riguardo alla contestata 'azione indebita verificò l' idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta -al:(a o giustificato motivo del recesso, in disparte l'esistenza di una responsabilità penale, valutata complessivamente la condotta ha ritenuto che ne fosse rimasto irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario essenziale alla prosecuzione del rapporto sottolineando che il lavoratore aveva trattenuto per oltre un mese e senza alcuna oggettiva ragionevole e provata giustificazione le somme contenute nelle buste così contravvenendo ripetutamente alle disposizioni sulla consegna delle stesse. 4 Per la cassazione della sentenza propone ricorso P F affidato ad un unico tivo al quale resiste con controricorso la E R s.p.a.. Il Procuratore na concluso per l'inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, e ._cii-T-iungue ne ha chiesto il rigetto. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 r.g. n 25530/2019 cod.proc.civ. il ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilità ed alla richiesta di rigetto del ricorso.
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