Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/08/2021, n. 22343

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La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/08/2021, n. 22343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22343
Data del deposito : 5 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

22343 /2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 - 5 AGO. 2021 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Artt. 587 cod. proc. civ. e 177 disp. att. Dott. G B - Presidente - cod. proc. civ. Dott. M F - Consigliere - Ud. 25/02/2021 - Dott. M D M - Consigliere - CC R.G.N. 16618/2019 Dott. G M -Consigliere - CROM. 22343 Rel. Consigliere Rep. Dott. A A D W + A ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16618-2019 proposto da: PRO EDIL COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612, presso lo studio dell'avvocato V I, rappresentata e difesa dall'avvocato N I;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA SOC. C L & C. SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in G 6 4 0 2 い て ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO VOLINO;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 4157/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositato il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A A D.

FATTI DI CAUSA

1.- Il curatore del Fallimento della s.a.s. Criscitino Luigi & c. ha chiesto al giudice delegato di emettere, ex artt. 587 cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ., decreto di condanna nei confronti della s.r.l. Pro Edil Costruzioni per il pagamento di una somma di denaro, pari alla differenza tra il prezzo dell'aggiudicazione in favore di quest'ultima società e il minor prezzo del successivo incanto a favore di altro soggetto. A base della richiesta ha esposto che, nel corso del 2006, la Pro Edil si era aggiudicata l'incanto relativo a un capannone di proprietà della fallita, rendendosi tuttavia inadempiente al pagamento del relativo prezzo, così che era stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione;
e che, nel corso del 2017, il capannone era stato poi aggiudicato ad altro soggetto a seguito di una successiva vendita, peraltro conclusa per un prezzo sensibilmente inferiore. M -Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 ud. 25-02-2021 -2- 2.- Il giudice delegato ha emesso il richiesto decreto, condannando la Pro Edil al pagamento di una somma pari alla differenza tra i due prezzi. 3.- La società condannata ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall. avanti al Tribunale di Avelino. Con decreto del 26 marzo 2019 questo, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha rideterminato in minus l'importo della somma dovuta, per il resto confermando il provvedimento del giudice delegato.

4.1. Per quanto qui ancora in interesse, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società reclamante. «Il tenore letterale dell'art. 587, comma 2, cod. proc. civ.>> - si è detto espressamente subordina l'applicazione di tale - norma all'eventualità che il prezzo del nuovo incanto sia inferiore a quello dell'incanto precedente»;
«tale condizione può avverarsi >> si è aggiunto solo nel momento in cui l'aggiudicazione diventi definitiva: ne consegue che solo dalla data di quest'ultima, risalente al 2/2/2017, decorreva il termine per l'esercizio del diritto di credito, ex art. 2935 cod. civ. Pertanto, nessuna prescrizione si è verificata».

4.2. In prosieguo, il Tribunale ha ritenuto che «in merito al denunciato concorso colposo della curatela nessuna negligenza può imputarsi alla stessa, che, nel tempo, ha effettuato diversi tentativi di vendita, andati deserti. 5.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. Pro Edil ha presentato ricorso per cassazione, basato su due motivi. Ha resistito, con controricorso, il Fallimento. Il resistente ha anche depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis comma 2 cod. proc. civ. -3- 3 Ric. 2019 n. 16618 sez. M1 - ud. 25-02-2021 6.- La controversia è stata chiamata all'adunanza non -partecipata della Sesta Sezione civile 1 del 30 settembre 2020. Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio 2021, n. 679 il Collegio ha stabilito di rinviare la controversia a nuovo ruolo. RAGIONI DELLA DECISIONE 7.- Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2935 cod. civ. ex art. 111 comma 7 Cost., assumendo che il Tribunale irpino ha errato nel respingere l'eccezione di prescrizione a suo tempo sollevata dall'attuale ricorrente.

7.1. A sostegno dell'assunto così formnulato, si sostiene, prima di tutto, che la «prescrizione va concepita come un modo di liberazione della controparte del titolare del diritto» ossia come istituto a tutela dell'interesse del debitore a liberarsi dall'obbligo». Da questo rilievo «è agevole inferire>> così afferma il che la Pro Edil, in mancanza di qualsiasiricorrente - comunicazione da parte della procedura sin dal 2006 (il primo atto interruttivo è datato 4.5.2018), ha riposto legittimo affidamento sull'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto della curatela con riferimento

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