Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 10562

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 10562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10562
Data del deposito : 11 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO q ON LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza depositata in data 21.6.2018 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha sostituito, nei confronti di CC IG la misura di sicurezza del ricovero in R.e.m.s. per anni due con la misura della libertà vigilata per anni due.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso denunciando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 207, 208 e 214 cod. pen. La misura di sicurezza era stata revocata prima del decorso della durata minima di legge, dato che non era mai stata applicata al CC, che, per di più e in violazione dell'art. 214 cod. pen., si trovava in una comunità privata e non in una struttura

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