Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2010, n. 10617

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La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata, proposte ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., avuto riguardo alla sostanziale identità, strutturale e funzionale, dell'incidente cognitivo in sede distributiva con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. - espressamente esclusa dal regime della sospensione feriale dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 - ed alla comune esigenza di non ritardare il soddisfacimento dei creditori, nonché all'inoperatività della sospensione in tema di reclamo avverso i decreti di riparto in materia fallimentare, ed alla coerenza dell'interpretazione indicata con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2010, n. 10617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10617
Data del deposito : 3 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. T G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29386/2005 proposto da:
MARUCCI ALDO (MRCLDA32M28C331O), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato D'URBANO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
BANCO DI SICILIA S.P.A., CURATELA DEL FALLIMENTO R.C.R.;

- intimati -

sul ricorso 524/2006 proposto da:
BANCO DI SICILIA S.P.A. (05102070827), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 69/72, presso lo studio dell'avvocato V A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MARUCCI ALDO, CURATELA FALLIMENTO R.C.R. S.N.C.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 416/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Emidio STRACCIA per delega dell'avvocato Salvatore Mauro, Antonio VOLTAGGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO
Aldo M, in qualità di creditore chirografario cambiario di Federico Clementi, promosse un procedimento di espropriazione immobiliare nei confronti del proprio debitore, provvedendo a dare avviso del procedimento all'unico creditore ipotecario, la RCR, in quanto l'immobile era risultato gravato da un'ipoteca volontaria. Nel procedimento esecutivo intervenne, peraltro, non solo il creditore ipotecario regolarmente avvisato ai sensi dell'art. 498 cod. proc. civ., ma anche il Banco di Sicilia, in forza d'ipoteca di primo grado
iscritta sull'immobile mediante l'indicazione di una particella catastale peraltro errata.
Nel procedere alla vendita forzata del bene, il giudice dell'esecuzione respinse l'istanza di assegnazione diretta del ricavato formulata dal Banco di Sicilia ai sensi del R.D.L. n. 646 del 1905, art. 55, predisponendo un progetto di distribuzione che non
riconosceva all'istituto di credito la qualità di creditore privilegiato per avere l'inesatta identificazione del subalterno catastale determinato la assoluta incertezza sull'identificazione del bene (e la conseguente invalidità dell'iscrizione). Il Banco di Sicilia propose opposizione al progetto di distribuzione. Si costituì Aldo M, spiegando domanda riconvenzionale volta alla declaratoria, ex art. 2841 c.c., della invalidità e inefficacia delle ipoteche iscritte tanto in favore dell'opponente quanto della RCR, nelle more fallita.
Il tribunale di Ascoli Piceno dichiarò inammissibile l'opposizione del Banco.
L'impugnazione proposta dall'istituto di credito fu accolta dalla corte di appello di Ancona, che dichiarò l'illegittimità del piano di riparto predisposto dal giudice dell'esecuzione immobiliare. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il M, riproponendo le proprie difese in punto d'invalidità dell'iscrizione ipotecaria.
Il controricorrente Banco di Sicilia deduce, in limine, l'inammissibilità del ricorso per tardività, dicendo ricomprese nell'ambito dei procedimenti attinenti agli incidenti cognitivi in sede d'esecuzione forzata (esclusi dall'applicabilità, ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 e della L. n. 742 del 1969, art. 3, della sospensione feriale dei termini) anche le controversie in sede distributiva (altro profilo d'inammissibilità dedotto dal resistente attiene poi al difetto d'interesse del ricorrente che, in quanto chirografario per la sorte capitale del credito, sarebbe rimasto fuori dalla distribuzione del ricavato anche senza l'operatività della prelazione ipotecaria contestata).
Alla luce delle riferite doglianze d'inammissibilità, il ricorrente ha formulato istanza, ai sensi dell'art. 376 cod. proc. civ., comma 2, ed art. 139 disp. att. cod. proc. civ., affinché fosse rimessa
alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicabilità della sospensione dei termini feriali ad una controversia avente ad oggetto l'opposizione ad un piano di riparto del ricavato del giudice dell'esecuzione, ravvisandosi, in subiecta materia, un contrasto tra le sezioni semplici di questa corte per effetto: della pronuncia n. 232 9 del 2006 della prima sezione - predicativa della applicabilità della sospensione dei termini feriali al reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato avente ad oggetto il progetto di ripartizione dell'attivo della procedura concorsuale - nella cui motivazione si era fatto espresso riferimento alle controversie distributive disciplinate dall'art. 512 cod. proc. civ., al fine di escluderne la riconducibilità al regime derogatorio della sospensione feriale dei termini previsto nel R.D. n. 12 del 1941, art. 92 e L. n. 742 del 1969, art. 3, per le opposizioni
all'esecuzione;

- della pronuncia n. 1331 del 2006 della terza sezione che, viceversa, aveva ritenuto non applicabile la sospensione de qua a tutti gli incidenti cognitivi del procedimento esecutivo, con espressa inclusione delle controversie previste dall'art. 512 cod. proc. civ.. IN DIRITTO

1 - Il quadro normativo.
L'esame della questione sottoposta al giudizio di queste sezioni unite postula una breve ricognizione del quadro normativo rilevante in parte qua: accanto all'art. 512 cod. proc. civ. e alle disposizioni del procedimento esecutivo che ne costituiscono il necessario corollario applicativo, difatti, spiegano altresì influenza, ai fini del decidere, alcune norme della legge fallimentare che hanno ad oggetto le forme di opposizione al progetto di ripartizione dell'attivo formulato all'interno della procedura concorsuale, in quanto una delle due pronunce di questa corte segnalata quale fonte del denunciato contrasto ha ad oggetto proprio un'opposizione al piano di riparto - non senza considerare che tanto le norme oggetto del procedimento esecutivo quanto quelle della procedura fallimentare hanno subito rilevanti modifiche a causa dei recenti interventi legislativi, onde l'esigenza tanto di accertare se si pongano, in concreto, problemi di diritto intertemporale, quanto (e soprattutto) di verificare quale delle due soluzioni astrattamente predicabili nella fattispecie risulti maggiormente coerente con il novellato impianto normativo.
La vicenda esecutiva in esame riguarda un procedimento che si apre e perviene alla fase distributiva nel vigore del regime processuale antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 80 del 2005. L'art. 512 c.p.c., nella vecchia formulazione, disponeva che, se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente;
altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 9 della novella del 2005, la norma oggi recita: se in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa, la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2. Il giudice può, con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto od in parte, la distribuzione della somma ricavata. L'analisi comparata delle due norme mostra come, nel sistema processuale ante-riforma, qualsiasi censura riguardante il progetto di distribuzione del ricavato determinasse un procedimento a cognizione piena, non formalmente qualificato come opposizione all'esecuzione ma certamente a quest'ultimo assimilabile quanto a struttura del procedimento e (incontestato) assoggettamento al doppio grado di giudizio, mentre, nell'attuale formulazione, si prevede una fase endoprocessuale che si chiude con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione cui spetta il compito di dirimere le contestazione sollevate dalle parti al progetto distributivo (a tale fase ne segue una, meramente eventuale, conseguente all'impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che si svolge nelle forme del novellato art. 617 cod. proc. civ.). Non ignora la corte che, secondo l'unanime opinione della dottrina processualcivilistica, con la locuzione "procedimento esecutivo pendente" si è soliti riferirsi esclusivamente alla fase endoprocedimentale riguardante le scansioni proprie dell'esecuzione forzata. Nella fase di ripartizione dell'attivo, la nuova norma può, conseguentemente, trovare applicazione solo se il progetto distributivo non è definito dal giudice dell'esecuzione, mentre è irrilevante, ai fini del regime processuale applicabile, la pendenza di un incidente di cognizione sull'esistenza o l'entità del credito o sull'esistenza dei diritti di prelazione.
L'incidente cognitivo oggetto del presente procedimento può, in conclusione, ritenersi assoggettato all'art. 512 cod. proc. civ., vecchia formulazione (l'assunto, come si vedrà meglio in seguito, non è priva di rilevanza pratica, dal momento che proprio la non riconducibilità al modello processuale dell'opposizione agli atti esecutivi - o all'esecuzione - del giudizio con il quale si contesta il progetto di

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