Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2007, n. 23832
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L'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. (La S.C., cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento inviato al contribuente agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI SE.RI.T. - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A., titolare per la riscossione dei tributi nella regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Normanni 11, presso la sede della Montepaschi, rappresentata e difesa dall'avv. CONTI GUGLIA G, con studio in Catania, via A. Santangelo Fulci 35, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
L AINO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 2674/04 del 21 settembre 2004, depositata il 23 settembre 2004, non notificata;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2007 dal Consigliere Dott. R B;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. G V, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Leonardi Agatino & c. s.n.c., impugnava innanzi al Giudice di pace di Catania due "solleciti di pagamento" dell'11 novembre 2003, riferiti a tre cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di Euro 290,56 per la "tassa automobilistica" relativa agli anni 1993, 1994 e 1995, eccependo la prescrizione del credito tributario.
La convenuta società di riscossione dei tributi Montepaschi Se.Ri.t. -, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario e contestava che fosse intervenuta la pretesa prescrizione.
Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che la materia dedotta in controversia, laddove la parte attrice avesse sollevato eccezione in merito al tributo, sarebbe spettata all'esclusiva giurisdizione del giudice tributario;
tuttavia, essendosi limitata la parte attrice a dedurre l'intervenuta prescrizione del credito, la materia specifica del contendere esulava, ad avviso del giudicante, da quella esclusiva giurisdizione e poteva essere esaminata e decisa del Giudice ordinario. Il Giudice adito, quindi, accoglieva la domanda attrice della quale riconosceva la fondatezza, condannando anche la società concessionaria convenuta al pagamento del credito prescritto a favore dell'Ente impositore. Avverso tale sentenza, la società Montepaschi Se.Ri.T. propone ricorso per Cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali deduce specificamente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene che alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, tutte le controversie che abbiano ad