Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2000, n. 15
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L'art. 12, comma quinto del D.L. n. 90 del 1990, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui "con successivo decreto interministeriale sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo", è applicabile ai futuri contratti ed in caso di rinnovo, mentre non è applicabile ai contratti in corso. A fortiori tale soluzione si impone a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale del regolamento emanato in applicazione dell'art. 12, comma quinto citato, avente efficacia "erga omnes" senza la necessità di una successiva disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario.