Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/1985, n. 6177
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Anche nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, e non può dunque essere rivolto alla soluzione in via di massima di una questione giuridica in vista di situazioni future ed ipotetiche. ( V 4220/83, mass n 429145; ( V 421/69, mass n 338489; ( V 418/69, mass n 338486).*
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti - considerata la genericità della sua nozione comune, presupposta dall'art. 40 cost., e la Mancanza di una legge di attuazione - se non quelli meramente esterni che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su di un piano prioritario, come il diritto alla vita ed all'incolumità personale, o comunque paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica, la cui illegittima lesione si può ravvisare esclusivamente in quelle forme di sciopero idonee a pregiudicare non la produzione, ma la "produttività" dell'azienda. ( V 4260/84, mass n 436185; ( V 1037/82, mass n 418905; ( V 568/81, mass n 411050; ( V 711/80, mass n 404147).*
Sul provvedimento
Testo completo
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti - considerata la genericità della sua nozione comune, presupposta dall'art. 40 cost., e la Mancanza di una legge di