Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2022, n. 00334
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZORULLI FLAVIANO nato a MOSCIANO SANT'ANGELO il 29/11/1955 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 30 giugno 2017, dichiarava P F responsabile dei reati di bancarotta semplice documentale (così riqualificato il capo A della rubrica e in esso assorbito il reato di cui al capo sub B, di cui agli artt. 217, comma 2, 224, I.fall.) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'automobile di proprietà della società "Ginova S.r.l.", dichiarata fallita dallo stesso Tribunale in data 5.6.2012, (capo C: artt. 216, comma 1, n. 1, 223, I.fall.) e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 219, comma 3, I.fall., giudicate equivalenti alla aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, I.fall., veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione, nonché alla pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall. per la durata di anni dieci.
2. La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 25 giugno 2020, in parziale riforma dell'anzidetta sentenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del P per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, con
udita la relazione svolta dal Consigliere R P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 30 giugno 2017, dichiarava P F responsabile dei reati di bancarotta semplice documentale (così riqualificato il capo A della rubrica e in esso assorbito il reato di cui al capo sub B, di cui agli artt. 217, comma 2, 224, I.fall.) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un'automobile di proprietà della società "Ginova S.r.l.", dichiarata fallita dallo stesso Tribunale in data 5.6.2012, (capo C: artt. 216, comma 1, n. 1, 223, I.fall.) e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 219, comma 3, I.fall., giudicate equivalenti alla aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, I.fall., veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione, nonché alla pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, I.fall. per la durata di anni dieci.
2. La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 25 giugno 2020, in parziale riforma dell'anzidetta sentenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del P per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, con
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