Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/06/2015, n. 12311
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Non commette illecito disciplinare per violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il magistrato del P.M. che, conferita una delega investigativa alla polizia giudiziaria, non solleciti il deposito della relazione, né faccia istanza di proroga delle indagini, ma presenti richiesta di archiviazione, trattandosi di condotta che rientra nell'ambito della valutazione discrezionale riservata al magistrato inquirente.
Sul provvedimento
Testo completo
O S C U R A T A 1231 1 15 E T N Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE E MAGISTRATI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 22843/2 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.∙1231 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. Ud. 10/02/2015 Dott. M G LCIOLI - Presidente Sezione PU Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Dott. VINCENZO DI CERBO - Rel. Consigliere Dott. A ALA Consigliere Dott. C D I Consigliere Dott. A G Consigliere ConsigliereDott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22843-2014 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 2015 CASSAZIONE, in persona del Sostituto Procuratore 59 Generale dott. F.M. designato dal Procuratore Generale dott. G C il 18/12/2014;
- ricorrente
contro
O S C U R A T A elettivamente domiciliato in ROMA, S.G. DELLA VITTORIA 9, presso lo studio LUNGOTEVERE dell'avvocato G A, rappresentato e difeso dall'avvocato G T L, per delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
intimato avversO la sentenza n. 116/2014 del CONSIGLIO MAGISTRATURA, depositata il SUPERIORE DELLA 10/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Giuseppe TRISORIO LIUZZI. O S C U R A T A 22843.20143 Sezioni Unite Udienza 10 febbraio 2015 Pres. L. Rovelli Est. V. Di Cerbo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dott. S.G. sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari;
tale azione disciplinare era basata su distinti capi di incolpazione dei quali quello che ancora rileva nel presente giudizio è il seguente: "illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, mancando ai doveri di diligenza e laboriosità e in violazione inescusabile degli artt. 326, 358, 405 e 407 cod. proc. pen., quale assegnatario del procedimento penale n. 3825/09/44, concernente una denuncia contro ignoti presentata in data 20 giugno 2009 da T.G. per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione alla fuga di notizie sugli atti del procedimento penale noto come "processo escort", ometteva di svolgere qualsivoglia attività di indagine, fatta eccezione per la delega rilasciata in data 1 luglio 2009 al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari, sulla cui (in)attività ometteva ogni controllo. Quindi, senza aver formalizzato alcun sollecito né aver chiesto la proroga del termine delle indagini preliminari, in data 23 giugno 2011 si limitava a chiedere l'archiviazione degli atti, essenzialmente perché: "la G d F non ha mai risposto alla delega". Tale condotta ha costituito violazione dei doveri di diligenza e laboriosità nonché, per negligenza inescusabile, di specifiche norme processuali e ha cagionato a T.G. ingiusto danno consistito nell'aver dovuto attendere un tempo un ingiustificatamente lungo e nell'aver dovuto presentare un'opposizione all'archiviazione (art. 408 cod. proc. pen.) al Giudice delle indagini preliminari, il quale l'accoglieva con motivata ordinanza di rigetto (della richiesta di archiviazione) e di indagini coatte del 19 dicembre 2011".
2. Con sentenza depositata il 10 luglio 2014 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il dott. S dalla suddetta incolpazione (oltre che da altre incolpazioni che non rilevano nel presente giudizio) "per essere rimasti esclusi gli addebiti". Ad avviso della Sezione Disciplinare doveva innanzi tutto escludersi che l'inerzia dell'incolpato avesse causato un danno al T. น che, in particolare, non rivestiva la qualità di parte del procedimento;
tale osservazione era sufficiente ad escludere la ricorrenza dell'illecito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 d.lgs. n. 109 del