Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2021, n. 10999

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La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2021, n. 10999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10999
Data del deposito : 26 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

26 APR. 2021 AULA 'A' 1099 9/2 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE R.G. N. 6019/2015 Cron.

1.10999 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 03/12/2020 Dott. G RDI Consigliere PU Dott. P N D TRE Consigliere - Dott. R AZO - Rel. Consigliere Dott. A P PTI Consigliere -Dott. M L ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6019-2015 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata G in ROMA, VIALE EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell'Avvocato ANNA TERESA LAURORA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S L;
2020 ricorrente 2787

contro

M D;
intimata - avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2014 R.G.N. 199/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato STEFANIA STAZI per delega verbale Avvocato S L. RG 6019/2015 FATTO 1. Con sentenza del 27 settembre 2014, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto con il quale la dipendente Domenica Mosca le aveva ingiunto il pagamento di somme liquidate in una sentenza in suo favore nei confronti della datrice, nonostante i due tentativi di pagamento da questa effettuati, in quanto inidonei alla costituzione in mora della creditrice e pertanto non estintivi dell'obbligazione.

2. A motivo della decisione, la Corte territoriale richiamava le disposizioni del d.lg. 231/2007 e in particolare dell'art. 49, in merito alle limitazioni e rigorose modalità da osservare: nel trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;
per il trasferimento per contanti, tramite intermediari abilitati (e Poste Italiane s.p.a. tra essi) mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti, secondo un regolamento negoziale tra disponente ed intermediario qualificabile come contratto di deposito irregolare con prestazione al terzo (il beneficiario), ai sensi dell'art. 1777, primo comma c.c. in relazione all'art. 1782 c.c.: con effetto di estinzione del debito, ai sensi dell'art. 1277 c.c., della comunicazione di accettazione dal debitore e, nei casi di mora del creditore, di liberazione del debitore dall'obbligazione, per effetto dell'eseguito deposito accettato ovvero validato, a norma dell'art. 1210 c.c.

3. Tuttavia, non producendosi tali effetti per i pagamenti in cui siano parte banche o Poste Italiane s.p.a., per il venir meno della peculiare connotazione di terzietà dell'intermediario alla transazione, la Corte bresciana escludeva che i due tentativi di pagamento compiuti dalla debitrice appellante (con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale, emesso ad ottobre 2010 e non riscosso fino alla scadenza della sua validità, il 29 aprile 2011;
con assegno postale vidimato indirizzato, come da richiesta della creditrice, presso lo studio del suo difensore, neppure riscosso entro il termine di validità, dal 20 giugno al 17 agosto 2011) integrassero le modalità prescritte dalla legge per la valida costituzione in mora della lavoratrice, nonostante la contrarietà a correttezza e 1 RG 6019/2015 buona fede della sua condotta, valutabile ai soli fini di escludere la decorrenza degli interessi.

4. Con atto notificato il 11 marzo 2015, la società ricorreva per cassazione con due motivi;
la lavoratrice, pur ritualmente intimata, non svolgeva difese.

5. Assegnata per la trattazione all'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. ed acquisite

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