Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2018, n. 50343

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2018, n. 50343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50343
Data del deposito : 7 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI S A T nato a CAMPOBELLO DI MAZARA il 22/03/1966 L GIOVANNA nato a CASTELVETRANO il 14/02/1971 avverso il decreto del 20/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere M G;
lette le conclusioni del PG dr.P G che ha chiesto l'annullamwento senza rinvio quanto alla confisca e il rigetto del ricorso per il resto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore DI S A T e di L G ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di Appello di PALERMO ha confermato il decreto di primo grado che aveva applicato, nei confronti del DI S, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e, nei confronti della moglie, terza interessata L G, la confisca di terreni e fabbricati acquistati rea il 2002 e il 2008 e della ditta individuale intestata alla stessa.

2. I ricorrenti hanno dedotto vizi di apparenza e sostanziale inesistenza della motivazione dato che la Corte aveva disatteso le puntuali censure difensive e il contenuto di una memoria depositata all'udienza del 30 maggio 2016. In particolare, la Corte non aveva valutato la circostanza che l'affermato assoggettamento pluridecennale del DI S al boss F L, e quindi la pericolosità qualificata del primo, era smentita dalla lunghissima detenzione dello stesso L, con esclusione quindi di qualsiasi profilo di pericolosità del proposto negli anni nei quali erano stati acquisiti i beni oggetto di confisca, tanto più che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. menzionata dalla Corte aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena e non poteva quindi essere posta a fondamento di un provvedimento di prevenzione, per quanto stabilito dall'art. 166, secondo comma cod. pen. Anche le conclusioni della Corte, che avevano fondato il giudizio di pericolosità su fatti di truffa e di falso, non poteva essere condiviso in ragione di fatto che le stesse si fondavano su giudizi di mera possibilità anziché su dati di fatto concreti, anche in riferimento alla affermata incongruenza delle risorse e disponibilità finanziarie del nucleo familiare del DI S e della moglie tispetto ai dati ISTAT. La titolarità della azienda agricola in capo alla L, poi, era indiscussa e il concorso nella gestione della stessa a livello di prestazione di lavoro da parte del DE S non dimostrava certo la fittizia intestazione della azienda stessa alla moglie.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio relativamente alla confisca dei beni e il rigetto del ricorso per gli altri profili.

3.1 Quanto alla misura di prevenzione personale disposta nei confronti del DI S, il Pg ha sottolineato la completezza e la piena correttezza, anche in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 166, secondo comma cod. pen., della argomentazione della Corte che aveva persuasivamente fondato il giudizio di pericolosità qualificata non solo sugli esiti concreti e specifici della sentenza di applicazione pena per il reato di interposizione fittizia di cui all'art. 12 sexies ma anche sulla valutazione complessiva della condotta del DI S quale emergeva dagli atti del citato procedimento, valutazione già di per sé sufficiente anche senza l'affermazione di una concorrente pericolosità generica individuata dalla Corte nella gestione sostanzialmente truffaldina degli aiuti comunitari destinati a propri possedimenti agricoli e aziendali.

3.2 Sul punto della confisca disposta nei confronti della terza interessata, la moglie Giovanna L, il Pg ha osservato criticamente che, a fronte di una confiscabilità di soli beni acquisiti nel periodo di pericolosità, e a fronte di una affermata pericolosità qualificata del proposto, gli unici indici effettivamente dimostrativi dei rapporti del DI S con il capocosca F L datavano dal 2009, quando cioè era stata realizzata, mediante contratti fittizi di affitto di ramo di azienda, l'intestazione appunto fittizia a favore del L stesso mentre per il periodo precedente, al di là di generiche indicazioni di un precedente rapporto fiduciario, non era sto indicato alcun elemento concreto e concretamente indicativo di pericolosità qualificata;
i beni acquisti quindi dalla moglie Giovanna L negli anni dal 2002 al 2008, non temporalmente rientranti nel perimetrato giudizio di pericolosità qualificata, dovevano essere restituito.
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