Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2022, n. 16106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2022, n. 16106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16106
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24433/2012 R.G. proposto da:

CVS

Italia s.r.i., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata per procura speciale dagli avv.ti R A e R M, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, Corso Trieste, n. 150.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

- controricorrente -

e

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- intimato -

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 274/29/11, depositata il 16/11/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,dal Consigliere dott. M C;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. G L ha chiesto di rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.

CVS

Italia s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 274/29/11, depositata il 16/11/2011, che aveva accolto l'appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale aveva accolto il ricorso della predetta società avverso l'avviso d'accertamento relativo all'Irpeg, all'Irap ed all'Iva di cui all'anno d'imposta 2003. Per quanto qui si controverte, l'atto impositivo aveva per oggetto due rilievi, entrambi in tema di illegittima detrazione di costi: quelli corrisposti al fornitore estero

CVS

Prod, poiché il contratto sul quale si fondava il rapporto tra le parti non comprendeva anche le prestazioni di «consulenza ed assistenza per l'importazione di materie prime e prodotti ausiliari in Romania e per successiva riesportazione del prodotto finito in Italia», alle quali si riferivano i corrispettivi addebitati come costi e disconosciuti;
quelli costituiti da provvigioni da corrispondere agli agenti della società, che quest'ultima aveva imputato all'imponibile dell'anno d'imposta 2003, nel corso del quale essa aveva incassato i corrispettivi contrattuali dovuti dai clienti che le avevano procacciato gli agenti, mentre secondo l'Ufficio avrebbe dovuto, per competenza, dedurli al momento di conclusione del contratto con i clienti procacciati. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. La contribuente ha prodotto memoria.

1.1. Con ordinanza interlocutoria del 15 novembre 2016 questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo del giudizio d'appello che, nonostante il sollecito proveniente dalla cancelleria, non è stato trasmesso dall'ufficio di merito.

1.2. Con successiva ulteriore ordinanza interlocutoria del 16 marzo 202t, questa Corte ha ribadito che l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (del quale la ricorrente aveva chiesto la trasmissione con l'istanza di cui all'art. 369, ult. co., cod. proc. civ.), ed in particolare dell'atto d'appello erariale, era necessaria ai fini della decisione del primo motivo, dando altresì atto che, sollecitata più volte dalla cancelleria, la segreteria della CTR di Roma ha infine risposto che il fascicolo in questione è stato sottoposto a scarto d'archivio e quindi distrutto. A fronte dell'accertata distruzione del fascicolo d'ufficio, non imputabile alle parti, il Collegio ha quindi ritenuto che sussistesse la necessità di procedere alla ricostituzione dell'atto processuale in questione. Relativamente alle modalità con le quali procedere al relativo incombente, la predetta ordinanza ha rilevato che « In materia, questa Corte ha già affermato che "In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale." (Cass. 19/04/2010, n. 9269, in fattispecie relativa alla ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita;
cfr. altresì Cass. 21/01/2019, n. 1524).». Pertanto è stato concesso termine alla parte interessata per la produzione di copia dell'atto d'appello erariale, al quale era finalizzata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di merito distrutto. Attesa poi l'esigenza di garantire il contraddittorio al pubblico ministero ed a tutte le parti (alle quali la distruzione sopravvenuta del fascicolo, con la conseguente necessità della ricostituzione, non era già nota), è stato concesso un ulteriore e successivo termine, per osservazioni sulla copia dell'atto eventualmente prodotta per la ricostituzione, utilizzando all'uopo lo strumento processuale di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ.
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