Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2022, n. 11248

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2022, n. 11248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11248
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NK NN SZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione del bene sequestrato e rigetto nel resto;
udito il difensore, avvocato Donatello Donofrio, sostituto processuale dell'avvocato Salvatore Priola, difensore di fiducia di NK NN SZ, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. NN SZ NK impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio seguito alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, in accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 8 giugno 2020 di un violino SE OC in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione risalente all'anno 2007, senza disporre la restituzione ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. in quanto strumento di elevato interesse artistico e culturale ex art. 10, comma 1, TU Beni Culturali, quale bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, sarebbe un bene intrinsecamente criminoso di cui è vietato l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione.

1.1. Secondo la prospettazione dell'accusa, la vicenda attiene alla ricettazione ex art. 648 cod. pen. di un violino SE OC che sarebbe stato sottratto da ignoti al Conservatorio di Musica di Stato V. Bellini di Palermo in un periodo compreso tra l'anno 2000 e il 17 ottobre 2012. Lo strumento musicale era detenuto e utilizzato dalla ricorrente, violinista polacca di fama internazionale alla quale sarebbe pervenuto attraverso un contratto di comodato d'uso formalizzato il 17 luglio 2007 con un industriale e mecenate tedesco che lo aveva, a sua volta, acquistato - con l'assistenza di uno studio legale - nel corso dell'anno 2007 da IC Blot, liutaio in Cremona. In data 8 giugno 2020, poiché la ricorrente si trovava a Palermo per partecipare ad un concorso musicale internazionale, il violino veniva sequestrato dalla polizia giudiziaria.

1.2. Avverso il decreto di sequestro probatorio la difesa della NK aveva formulato richiesta di riesame che il Tribunale, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse e dell'intervenuta revoca del sequestro e restituzione dello strumento musicale al Conservatorio da parte del Pubblico Ministero, dichiarava inammissibile, ritenendo che gli accertamenti svolti avessero confermato che il violino fosse quello sottratto al Conservatorio e che le ragioni in ordine al diritto alla restituzione ben potessero essere tutelate ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

1.3. La Seconda Sezione di questa Corte, adita dal ricorrente, aveva invece ritenuto sussistente un interesse che è stato individuato nell'inutilizzabilità del bene quale materiale probatorio, rilevando che la difesa aveva censurato l'accertata sussistenza del fumus commissi delicti in ragione dell'esatta provenienza del violino sequestrato;
il reato sarebbe prescritto a far data dall'anno 2015, circostanza che imponeva al Tribunale di pronunciarsi in merito alla legittimità del provvedimento genetico.

2. Il giudizio di rinvio, pervenuto alle conclusioni sopra riportate, è oggetto del presente ricorso per mezzo del quale la difesa della ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240, secondo comma, cod. pen. e 176 d.lgs. n. 42 del 2004. Si censura la parte della decisione che disponeva la mancata restituzione del violino, nonostante l'intervenuto annullamento del sequestro. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non ipotizzabile la restituzione del violino sequestrato sul presupposto che la sua detenzione integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 176, d.lgs. n. 42 del 2004. Tale norma sarebbe invece afferente al c.d. "furto archeologico" ricorrente quando il soggetto si impossessa di beni culturali dello Stato sotterrati o immersi nei fondali marini, né risulta rilevante la circostanza che lo strumento sarebbe stato indicato come bene di elevato interesse storico artistico e culturale ex art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004, visto che il Tribunale del riesame dà atto dell'assenza di una conforme dichiarazione del ministero competente. Errata sarebbe la ritenuta provenienza del violino dal Conservatorio di Palermo, visti i dubbi sull'effettiva corrispondenza tra lo strumento sequestrato all'indagata e quello che sarebbe stato sottratto a detto ente. I dubbi sarebbero stati resi palesi dal provvedimento del G.i.p. che nelle more aveva annullato, a seguito di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il provvedimento con cui il P.M. aveva revocato il sequestro e disposta la restituzione del violino in favore del Conservatorio di Palermo. Il violino, in assenza di norme che ne vietano il possesso, non potrebbe essere ritenuto un bene rientrante tra quelli ricompresi nell'art. 240, secondo comma, n.2 cod. pen.

2.2. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine al fumus commisi delicti del delitto di ricettazione sebbene ritenuto prescritto. Nonostante i motivi di riesame confutassero l'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi in ordine all'ipotesi di ricettazione contestata, il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che sussistesse una corrispondenza tra il violino sequestrato alla ricorrente e quello sottratto al Conservatorio in epoca remota. La ricorrente era persona certamente

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