Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2017, n. 30877

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In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di giurisdizione ma, invece, si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2017, n. 30877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30877
Data del deposito : 22 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 30877 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giurisdizione - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Litispendenza Internazionale. - Presidente Sezione - Dott. S D AO Ud. 07/02/2017 - Dott. G AO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 11740/2015 Presidente Sezione - Dott. G T Rep. - Consigliere - Dott. STEFANO BIELLI C.U. - Rel. Consigliere - Dott. PTRO CAMPANILE In caso di diffusione del presente provvedimento Consigliere - Dott. FELICE MANNA omettere le generalità e gli altri dati identificativi, Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - ☐ a richiesta di parte ☐ imposto dalla legge ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11740-2015 proposto da: L.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 17/A, presso lo studio dell'avvocato R C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

73 17 contro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI 11, F.V. presso lo studio dell'avvocato C P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato W G;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO;
- intimato avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di Trento SEZIONE DI- - STACCATA di BOLZANO, depositata il 10/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 feb- braio 2017 dal Consigliere Dott. PTRO CAMPANILE;
udito l'Avvocato Chiara PACIFICI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso chiedendo in via principale l'inammissibilità del ricorso, in subordine confermarsi la sospensione per litispendenza della separazione, difettando la giurisdizione del giudice italiano per le altre domande.

FATTI DI CAUSA

1. Il signor L.A. adiva il Tribunale di omissis chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie V.F. e che fossero adottate le connesse statuizioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore A.V. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché la litispendenza ri- spetto ad un procedimento precedentemente radicato tra le parti in Svizzera, comunque contestando le deduzioni attoree anche nel meri- to. Ric. 2015 n. 11740 sez. SU - ud. 07-02-2017 -2- 2. Con sentenza in data 6 ottobre 2014 il Tribunale di omissis dichia- rava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo entrambe le parti residenti in Svizzera, nonché la litispendenza in relazione al procedimento già pendente dinanzi all' Autorità giudiziaria svizzera.

3. La Corte di Appello di omissis Sezione Distaccata di omissis pro- nunciando nella causa a seguito di impugnazione proposta dal L. ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in or- dine a cause di separazione e divorzio di cittadini italiani residenti all'estero in Paese extra UE ai sensi tanto dell'art. 32 L. 218/95, quanto dell'art. 3 lett. b) del Reg. CE 2201/2003, rilevando, tuttavia, che tale circostanza non comportava l'esclusione della giurisdizione in capo ad altro Stato, precedentemente adito, dove entrambi i coniugi, cittadini italiani, erano residenti. Quindi, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accertato e dichiarato la litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 7 I. 218/95 in relazio- ne al procedimento già promosso in data 31 luglio 2013 dalla Signora V.F. ed ha disposto, di conse-dinanzi al omissis guenza, la sospensione del processo.

4. Il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a deducendo due motivi, con il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e- messa dalla Corte di appello di omissis così revocandola ed adottando ogni provvedimento di rito anche con rinvio al giudice di merito. L'intimata si è difesa con controricorso, deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività e comunque la sua infondatezza.

5. Il Procuratore Generale, nel richiesto parere, ha ritenuto che il ri- corso non investisse la giurisdizione, ma assumesse i tratti del rego- lamento necessario di competenza, avendo ad oggetto il provvedi- mento di sospensione del procedimento, e, previa conversione del ri- corso in istanza di regolamento di competenza, sussistendone i pre- supposti, ha concluso per il suo rigetto. Ric. 2015 n. 11740 sez. SU - ud. 07-02-2017 -3- 6. Con ordinanza interlocutoria in data 2 maggio 2016 la sesta sezio- ne civile di questa Corte rimetteva la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione della questione di giurisdizione sollevata dal ricorrente, ed al contempo per la soluzione della questione di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 6, 7, 14, 17 e 19 del Regolamento UE n. 2201 del 2003, sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso l'applicabilità del ci- tato Regolamento n. 2201, valorizzando la circostanza che i coniugi, ancorché cittadini italiani, erano entrambi residenti in Svizzera: al contrario, la norma comunitaria, anche in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia si applica ai cittadini dell'Unione europea. In applicazione del richiamato Regolamento dovrebbe poi ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice italiano, che opere- rebbe anche in riferimento ai provvedimenti attinenti alla prole.

2. Con la seconda censura si prospetta omesso esame di un fatto de- cisivo per il giudizio, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: la Corte di appello non avrebbe in alcun modo esaminato la documentazione relativa a una lettera del Tribunale svizzero con allegata decisione con cui detto giudice aveva sospeso il giudizio: a fronte di tale circostanza, la sospensione disposta con l'ordinanza im- pugnata avrebbe determinato una situazione di stallo, in relazione al- la quale maggiormente si imporrebbe la prosecuzione del giudizio da- vanti al giudice italiano.

3. Queste Sezioni unite sono chiamate a risolvere la questione la cui soluzione, come si vedrà, è pregiudiziale rispetto all'esame dei motivi di ricorso, interferendo sulla loro ammissibilità inerente al - Ric. 2015 n. 11740 sez. SU - ud, 07-02-2017 -4- rimedio di cui le parti dispongono nei confronti di un provvedimento che abbia disposto, come nella specie, la sospensione del giudizio a seguito del rilievo della ricorrenza di litispendenza internazionale.

3.1 L'ordinanza di rimessione ha posto il seguente quesito: < Se è vero che nel caso di litispendenza internazionale, atteso che il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizio- ne, non si disciplini una ipotesi di sospensione necessaria del proces- so, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto tempo- raneo di quest'ultima, in quanto volta privare il giudice successiva- mente adito della sua "potestas iudicandi" sino a che non sia compiu- to l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adi- to>>. La sesta sezione civile, invero, a fronte delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, nelle quali si sosteneva che nel ricorso propo- sto dal L. dovesse ravvisarsi un'istanza di regolamento di compe- tenza, avente ad oggetto il provvedimento di sospensione del proce- dimento, ha ritenuto, al contrario, che la questione posta dal ricor- rente riguardasse proprio la giurisdizione, ed ha in proposito richia- mato il principio affermato da queste Sezioni unite con le ordinanze in data 8 giugno 2011, n. 12410 e 2 agosto 2011, n. 16862, secondo cui la previsione della sospensione necessaria del processo nell'ipotesi di litispendenza internazionale disciplina una questione di giurisdizio- ne, con conseguente proponibilità del regolamento preventivo disci- plinato dall'art. 41 cod. proc. civ.. Ha poi rilevato che < tale riflessione non appare adeguatamente e- saminata nella giurisprudenza successiva delle stesse Sezioni uniti ci- vili, onde sembrerebbe utile e necessario un più meditato esame dell'overruling compiuto dalle stesse Sezioni unite nel 2011, ma suc- cessivamente apparentemente non confermato >>. Ric. 2015 n. 11740 sez. SU ud. 07-02-2017 - -5- 4. In

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