Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2022, n. 27582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27582
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO SALVATORE nato a ACERRA il 22/03/1994 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore

SIMONE PERELLI RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 giugno 2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui S G è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 61, n. 5) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, in concorso con soggetto non identificato, di una somma contante pari ad euro centonovanta, sottraendola ad A F, strappandogliela dalle mani.

2. Avverso la sentenza propone ricorso S G, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione.

3. Con la doglianza fa valere la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rammenta che le dichiarazioni della persona offesa, deceduta nelle more del giudizio, sono state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. e che la sentenza si fonda esclusivamente sul loro contenuto. Richiama la sentenza delle Unite n. 27918 del 25/11/2010, secondo la quale "Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale", nonché le sentenze della Corte Edu 14 dicembre 1999 A.M./Italia, 9 febbraio 2006, Cipriani/Italia 18 maggio 2010, Ogaristi/Italia, 7 agosto 1996 Ferranelli e Slo/Italia, 5 dicembre 2002 Craxi/Italia. Sottolinea che Corte ha erroneamente interpretato il motivo di gravame, facendo riferimento alla non necessità di richiedere un incidente probatorio in relazione all'età della persona offesa, che all'epoca del fatto aveva 92 anni, mentre a tale questione non si faceva alcun cenno nell'atto di appello, con cui, invece, si contestava l'assenza di garanzie procedimentali idonee a controbilanciare l'oggettiva restrizione subita dalla difesa a causa dell'utilizzazione di una prova determinante sottratta alla garanzia del contraddittorio.

4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va,
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