Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 25273
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Corte di Appello di Bari avverso la sentenza del 08/11/2017 della Corte di Appello di Bari visti gli atti del procedimento a carico di: 1) US PA nato ad [...] il [...] 2) IM VI nato a [...] il [...] visti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni depositate in data 06 febbraio 2023 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate in data 07 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato PA, Avv. Loredana TULINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate in data 08 febbraio 2023 dal difensore dell'imputato PA, Avv. Gioacchino CARONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 novembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha condannato US PA e IM VI alla pena di mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt.110 e 642 cod. pen.
2. US PA e IM VI hanno proposto appello avverso detta sentenza di condanna.
3. Con sentenza deliberata in data 24 gennaio 2022, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.
4. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria.
5. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'insussistenza del reato di cui all'art. 642 cod. pen.
5.1. La Corte territoriale, a fronte di una sentenza di primo grado congruamente motivata e conforme alle risultanze processuali, avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza del reato contestato in considerazione della mancanza di riscontri dimostrativi della simulazione del sinistro oggetto di giudizio. I giudici di appello, con motivazione erronea e manifestamente illogica, avrebbero ritenuto irrilevanti le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai due imputati, omettendo di argomentare in ordine alla compatibilità tra tali contraddizioni e la semplicità della vicenda