Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14631
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di V V nato a Palermo il 29/09/1965 avverso l'ordinanza del 28/05/2022 del Tribunale del riesame di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
sentita la ,r.pciuisitgria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sa Y.1~tre G, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato T D L, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di V V dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 10 giugno 2022, in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suindicato e riqualificando la fattispecie in violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di incolpazione provvisoria, F L, candidato al Consiglio comunale di Palermo nella lista di Fratelli d'Italia, in vista delle allora imminenti elezioni comunali del 12 giugno 2022, si sarebbe rivolto a V V, quale esponente mafioso del mandamento di B già condannato per delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, affinché quest'ultimo gli procurasse dei voti in cambio della promessa di utilità, consistenti in favori personali per sé e per altri o, comunque, della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze della associazione mafiosa. Il compendio indiziario è costituito da una conversazione captata il 28 maggio 2022, intercorsa tra V e L, nel corso della quale L chiedeva a V se avesse "preso" qualche voto, ricevendo da quest'ultimo delle rassicurazioni ("Quelli nostri ... tutti li prendi"). L chiedeva se i voti fossero almeno una ventina e il V si mostrava possibilista. L precisava, allora, che, se fosse stato eletto quale membro della commissione urbanistica, avrebbe potuto con facilità risolvere i problemi dell'interlocutore, occupandosi anche del suolo pubblico, cosa alla quale V era interessato. L'indagato, rivolgendosi a V, infine, sosteneva che a lui interessava avere i voti "della famiglia", intesa dal G.i.p. come famiglia mafiosa. Il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame, sottolineando che non sussistevano gli elementi del reato di cui all'art.416-ter cod. pen., poiché, avendo agito V uti singulus, e non in nome della consorteria, difetl:avano gli elementi da cui desumere che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, avendo la fattispecie in esame, pur a seguito della intervenuta novella del 2019, come elemento costitutivo l'intervenuto accordo tra politico e la associazione mafiosa.
2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura di Palermo, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 416-ter cod. pen., per avere il Tribunale del riesame introdotto apoditticamente un ulteriore requisito ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua. In realtà, dal contenuto letterale della norma, appare sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, che la promessa di procurare voti provenga da un soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo più necessario
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
sentita la ,r.pciuisitgria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sa Y.1~tre G, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato T D L, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di V V dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 10 giugno 2022, in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suindicato e riqualificando la fattispecie in violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di incolpazione provvisoria, F L, candidato al Consiglio comunale di Palermo nella lista di Fratelli d'Italia, in vista delle allora imminenti elezioni comunali del 12 giugno 2022, si sarebbe rivolto a V V, quale esponente mafioso del mandamento di B già condannato per delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, affinché quest'ultimo gli procurasse dei voti in cambio della promessa di utilità, consistenti in favori personali per sé e per altri o, comunque, della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze della associazione mafiosa. Il compendio indiziario è costituito da una conversazione captata il 28 maggio 2022, intercorsa tra V e L, nel corso della quale L chiedeva a V se avesse "preso" qualche voto, ricevendo da quest'ultimo delle rassicurazioni ("Quelli nostri ... tutti li prendi"). L chiedeva se i voti fossero almeno una ventina e il V si mostrava possibilista. L precisava, allora, che, se fosse stato eletto quale membro della commissione urbanistica, avrebbe potuto con facilità risolvere i problemi dell'interlocutore, occupandosi anche del suolo pubblico, cosa alla quale V era interessato. L'indagato, rivolgendosi a V, infine, sosteneva che a lui interessava avere i voti "della famiglia", intesa dal G.i.p. come famiglia mafiosa. Il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame, sottolineando che non sussistevano gli elementi del reato di cui all'art.416-ter cod. pen., poiché, avendo agito V uti singulus, e non in nome della consorteria, difetl:avano gli elementi da cui desumere che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, avendo la fattispecie in esame, pur a seguito della intervenuta novella del 2019, come elemento costitutivo l'intervenuto accordo tra politico e la associazione mafiosa.
2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura di Palermo, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 416-ter cod. pen., per avere il Tribunale del riesame introdotto apoditticamente un ulteriore requisito ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua. In realtà, dal contenuto letterale della norma, appare sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, che la promessa di procurare voti provenga da un soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo più necessario
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