Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2024, n. 35869
Sentenza
16 settembre 2024
Sentenza
16 settembre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
35869 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: 1385 Ercole Aprile - Presidente - Sent. n. sez. CC - 16/09/2024 Maria Sabina Vigna Paola Di Nicola Travaglini R.G.N. 21189/2024 Federica Tondin Ombretta Di Giovine Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De ED MA, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio. udito l'Avvocato Vincenzo Perrone, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, giudicando ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari d4 aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di MA De ED, imputato di spaccio di stupefacenti nell'ambito di un procedimento definito in primo grado, previa riqualificazione del fatto in lieve (art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con la condanna a due anni, due mesi e venti giorni di detenzione, oltre che a 3.000 euro di multa.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse dell'imputato, l'Avvocato Vincenzo Perrone, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Giudice dell'appello ha condiviso le posizioni del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare, trascurando come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il limite dei tre anni di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. abbia rilievo "automatico" se, in corso di esecuzione della misura, sopravviene una sentenza di condanna a pena inferiore. Di conseguenza, la misura non può essere mantenuta. La motivazione del provvedimento impugnato è poi illogica ove si ritiene tale precetto recessivo rispetto alla presunzione di cui all'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto (quest'ultima) norma speciale. Infatti, il principio di diritto riportato nell'ordinanza fa riferimento all'ipotesi in cui giudizio sull'entità della pena sia ancora prognostico, ma non può valere se sia intervenuta l'effettiva quantificazione infra-triennale della pena, come nel caso di specie. Si precisa, infine, che il titolo di reato per cui si procede non rientra nel novero dei reati ostativi che avrebbero potuto precludere il ricorso a misure diverse dalla detenzione carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
2.