Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06402
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Testo completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: G M, nato a Palermo il 05/03/1998, avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del Tribunale di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale P L, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo revocava l'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova in ragione della mancata dimostrazione che il ricorrente avesse risarcito il danno nei confronti della vittima e ciò dopo aver concesso alcuni rinvii del processo a tal fine ed a conclusione del periodo di messa alla prova.2. Ricorre per cassazione G M, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale rispettato la procedura per la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento cori messa alla prova prevista dall'art. 464-octies cod. proc. pen., non fissando alcuna udienza camerale partecipata e disponendo la ripresa del processo senza attendere la definitività del provvedimento;2) violazione di legge per avere il Tribunale revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova al di fuori dei casi previsti dall'art. 168- quater cod.pen., attraverso una mera valutazione di inadeguatezza del ricorrente rispetto al beneficio per la mancata dimostrazione di un avvenuto risarcimento del danno, nonostante nulla di specifico prescrivesse l'ordinanza in tale senso.
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