Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1913

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1913
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

La "Riscossione Sicilia Spa " (già "SE.R.I.T. Sicilia Spa ", nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 3 novembre 2015 n. 4569/30/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di irrogazione di sanzione amministrativa del 3 maggio 201.4 per l'importo di Euro 96.464,46, in relazione all'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 10 febbraio 2012 n. 52/03/2012, con la compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la controversia esulasse dalla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi non di una sanzione amministrativa per violazione attinente ad un rapporto impositivo, bensì di una "penale" per il parziale inadempimento di un rapporto concessorio. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

MOTIVI DI RICORSO.

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 50 c.p.c. , della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 e artt. 24 e 111 Cost. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario senza alcuna indicazione circa la spettanza della giurisdizione sulla controversia in esame.



2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19 il primo quale modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.

3-bis, comma 1, lett. a , convertito,, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 1 ;
nonchè violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, lett. b , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto della giurisdizione tributaria sulla controversia in esame, avendo natura tributaria i versamenti delle somme connesse alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 .



3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 ;
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 22 nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 47 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 ;
per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunziarsi sul merito della controversia in esame, affermando la spettanza all'agente della riscossione delle somme incassate per il rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 .

Motivi della decisione



1. Il primo motivo è infondato.



1.1 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cui la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario non è stata accompagnata dalla contestuale indicazione del giudice munito di giurisdizione.



1.2 Tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale ( Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77 ) e dalla Corte di Cassazione ( Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ;
Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007, n. 4636 ) in materia di translatio iudicii, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1 , parte prima, ha disposto che: "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione".

Conseguentemente, il giudice che si ritenga privo (in tutto o in parte) di giurisdizione deve non solo dichiarare tale difetto, ma altresì indicare il giudice munito di giurisdizione.

In proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che è valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione (nella specie, la giurisdizione del giudice tributario), indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poichè ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 (in termini: Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7680 ;
Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2019, n. 3410 ;
Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608 ).



1.3 Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche la questione dell'omessa indicazione (sia in motivazione che in dispositivo) del giudice munito di giurisdizione sul thema decidendum. Difatti, si è affermato che la previsione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1 , non è presidiata da alcuna sanzione, per cui la sua violazione non determina la nullità della sentenza impugnata, non incidendo sul diritto di difesa e non precludendo neppure l'eventuale denuncia di conflitto (negativo) di giurisdizione" (in termini: Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7680 ;
Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608 ). Infatti, l'esigenza di una tempestiva definizione della questione di giurisdizione è, comunque, assicurata attraverso la possibilità per la parte di denunciare il conflitto reale negativo di giurisdizione anche nel caso in cui il giudice abbia declinato la giurisdizione senza indicare l'autorità giudiziaria competente, ed altresì allorchè in esito a tale sentenza, il giudice adito dalle parti abbia, a sua volta, escluso la propria giurisdizione indicando come munita di competenza una terza giurisdizione ( Cass., Sez. Un., 10 marzo 2011, n. 5681 ;
Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7680 ;
Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10139 ;
Cass., Sez:. Un., 7 aprile 2014, n. 8048;
Cass., Sez. Un., 21 settembre 2017, n. 21975 ;
Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608 ).



1.4 In definitiva, dunque, la mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione in ordine all'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 in sede di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione, il quale può sempre trovare tutela - attraverso il rimedio previsto dall' art. 362 c.p.c. , comma 2, n. 1 , nell'eventualità che si profili un conflitto negativo di giurisdizione all'esito di un'analoga pronuncia di carattere assolutorio da parte di un giudice appartenente ad altra giurisdizione.



2. Il secondo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati.

2.1 Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 , parte prima, lett., quale modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2 , prevede che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

La giurisprudenza di legittimità aveva originariamente interpretato tale disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi, ritenendo sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in forza dell'esplicito disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 , la natura finanziaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa (così: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776 ;
Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2006, n. 2888 ;
Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2008, n. 3144 ).

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