Cass. pen., sez. III, ordinanza 05/07/2018, n. 30190
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Testo completo
a seguente o RD r SENTENZI sui ricorsi proposti da: H R nato a DURRES( ALBANIA) il 11/06/1991 B A nato a DURRES( ALBANIA) il 29/01/1996 avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere G A;RITENUTO IN FATTO 1. H R e B A propongono due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 06/10/2017 di riduzione della pena irrogata in primo grado, per il primo, ad anni nove di reclusione ed euro 31.200 di multa e per B A ad anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 bis, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'ad 17 e, al fine di cederla a terzi, detenevano all'interno dell'abitazione sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in tre panetti e quattro involucri di ingente peso;di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 e 7 della I. n. 694 del 1974 e art. 23 commi 4 e 5 I. n. 110 del 1975 (capo 2) perché, in concorso, detenevano all'interno della loro abitazione una pistola semiautomatica e, da ultimo, di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. (capo 4) perché, senza aver fatto denuncia all'Autorità, detenevano, nello stesso luogo, 181 cartucce. 2. Con un unico motivo di ricorso, H R deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p. poiché, nel caso di specie, il Giudice della sentenza impugnata, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, non avrebbe verificato se vi fossero o meno le condizioni per l'eventuale sussistenza di una condizione di non punibilità;infatti, sia l' art. 444 che l'art. 599 bis cod. proc. pen. impongono comunque al giudice, al momento di recepimento dell'accordo, non solo di rilevare l'esigenza di prove positive a favore dell'innocenza dell'imputato ma anche la mancanza di prove della sua colpevolezza, ancorché dagli atti non risulti un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato. La Corte di Appello avrebbe dovuto dunque dettagliatamente motivare le ragioni di esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. 3. Con un unico motivo di ricorso, B A deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al capo 1) poiché la Corte avrebbe dedotto la penale responsabilità dalle risultanze delle perquisizioni e delle intercettazioni telefoniche, in contraddizione però con la valutazione del minor apporto reso e del ruolo meramente accessorio rispetto a quello del compagno. Inoltre, lamenta che, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte avrebbe dovuto motivare in relazione alla sussistenza o meno di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cit., ed in particolare, circa la sussistenza dell'elemento psicologico. Sotto altro aspetto, lamenta l'omessa motivazione della Corte in relazione alla configurabilità dell'aggravante (facendosi in motivazione esclusivamente riferimento alla prova della responsabilità per il reato principale e, per il resto, limitandosi a riportarsi alla richiesta delle parti) ovvero in capo ad un soggetto cui però è stato riconosciuto un minimo contributo tale da integrare l'attenuante di cui all'ad 114 c.p. nonché le attenuanti generiche.
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