Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2022, n. 27920

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2022, n. 27920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27920
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Z L, nato in CINA POPOLARE il 27/04/1987 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di L Z avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria del 26/10/2020, con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 5 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso detto provvedimento l'espulso ha proposto ricorso per cassa- zione per mezzo del difensore di fiducia, avv. M B, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale non ha considerato che Z è in espiazione di pena per reati anche ostativi, come l'omicidio, in quanto inserito nell'elenco di cui all'art. 407, lett. a) cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto verificare se il condannato avesse espressamente richiesto l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, così avve- dendosi che invece Z non aveva avanzato alcuna richiesta di espulsione. Nell'operare la scissione del cumulo di pena, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato l'espiazione della quota di pena per il reato ostativo ed ha senz'altro disposto l'espulsione, senza considerare la doglianza difensiva sul punto avanzata nell'opposizione.

2.2. Nel secondo motivo si
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