Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/01/2023, n. 01475

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/01/2023, n. 01475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01475
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19322/2020R.G., proposto da C D M L, in persona del Sindaco pro tempore S G, rappresentato e difeso dall’avv. S P , come da mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, Via di San Tommaso D’Aquino 83, presso lo studio dell'avv. F M;
- ricorrent e - nei confronti di S B , D C G B, F N, B C, N F, L F, F F, D F, G C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19322/2020 Pres. F. De S E. I A P, G ANGELICCHIO , V A, D A, L A, R C, A F, F F, D A M, L P, L P, P P, G P E D Z;

- intimati -

nonché nei confronti di SER.FIN. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ora Fallimento GEMA S.p.A., in persona del suo liquidatore;
- intimata - per la cassazione della sentenza n. 338/2020 del TRIBUNALE DI POTENZA, pubblicata in data 11 aprile 2020, notificata in data 15 aprile 2020;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 17/11/2022 dallaConsigliera d r .ssa I A ;
ritenuto che il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello promosso dalla Curatela fallimentare Gema s.p.a. (già Censul s.r.l. giàSer Fin s.r.l.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Bella che aveva annullato i canoni enfiteutici emessi dalla s.r.l. Ser fin per conto del Comune di Muro Lucano;
per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Potenza, dichiarò inammissibile tanto l’appello principale quanto quello incidentale del Comune;
in particolare, il giudice di appello ha dato conto che il Giudice di pace aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., stante che gli attori avevano lamentato la mancanza del titolo esecutivo contemplato dall’art. 21 del d. lgs. n. 46/1999;
che la prospettazione C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19322/2020 Pres. F. De S E. I. A attorea verteva, quindi, sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo in assenza di titolo esecutivo;
ha inoltre osservato che ai fini dello strumento impugnatorio utilizzabile, valeva il principio secondo il quale rilevava la qualificazione resa dal giudice la cui decisione si intenda impugnare, qualificazione che, inoltre, non essendo stata fatto oggetto di specifico motivo d’appello, era passata in giudicato;
che infine l’art. 616 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis vigente non consentiva l’appello;
il Comune di Muro Lucano ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi;
le controparti, sebbene intimate, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità ;
p arte ricorrente ha depositato memoria;
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